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Ammodernamento del sistema giuridico in materia di danno alla persona del viaggiatore mediante modificazioni ed integrazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 13 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato", approvate con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, il § 4 e' sostituito dal seguente:
"Se il viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, l'amministrazione ne risponde a meno che provi essere l'incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile".
Al predetto articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente 5:
"Responsabilita' in caso di incidenti nucleari. - Per danni conseguenti ad un incidente nucleare, da qualunque causa determinato, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519".

Art. 2

1. All'articolo 14, § 1, delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) al viaggiatore in caso di danno subito alla persona durante la permanenza sui veicoli ferroviari o al momento in cui vi sale o ne discende, ovvero agli aventi diritto qualora il viaggiatore sia perito a causa del danno medesimo".

Art. 3

1. All'articolo 15 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La valutazione stragiudiziale del danno fisico effettuata, in caso di disaccordo tra le parti, da un collegio di periti composto dai consulenti delle parti e presieduto da un consulente tecnico nominato d'intesa fra queste ultime ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente".

Art. 4

1. L'articolo 16 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" e' sostituito dal seguente:
"§ 1 - Rappresentanza. - Ferme le norme sulla competenza, l'amministrazione rappresentata dal Ministro per i trasporti sia dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria che a quella amministrativa, ad eccezione dei giudizi promossi davanti alle preture o agli uffici di conciliazione per i quali la rappresentanza dell'amministrazione spetta al direttore compartimentale territorialmente competente.
§ 2 - Facolta' di delega. - Il Ministro per i trasporti e i direttori compartimentali, trattandosi di fatti non personali possono delegare, quali rappresentanti dell'amministrazione per determinati incombenti giudiziali, come il giuramento, l'interrogatorio o simili, quei funzionari che ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza in ragione delle loro funzioni".

Art. 5

1. L'articolo 18 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" e' sostituito dal seguente:
"Art. 18. - Prescrizione del diritto ad agire.
§ 1 - Termini. - Il diritto ad agire sulla base delle presenti condizioni e tariffe, salvo quello per danno alla persona del viaggiatore, si prescrive in un anno. Il termine decorre dal giorno di scadenza della validita' del biglietto.
Il diritto al risarcimento del danno alla persona del viaggiatore, nascente dal contratto di trasporto, si prescrive nello stesso termine di cui al primo comma, decorrente dal giorno del fatto che ha cagionato il danno.
In caso di morte del viaggiatore, il diritto degli aventi causa al risarcimento del danno si prescrive nel termine di due anni, decorrente dal giorno della morte del viaggiatore. Restano comunque salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2947 del codice civile.
§ 2 - Sospensione del termine. - In caso di presentazione di reclamo ai sensi dell'articolo 17 la decorrenza del termine sospesa dal giorno in cui il reclamo e' stato presentato fino al giorno in cui l'amministrazione rende nota all'avente diritto la propria decisione e, se il reclamo e' respinto, gli restituisce i documenti presentati. I successivi reclami non hanno effetto sul corso della prescrizione.
§ 3 - Decorrenza del termine in caso di riconoscimento di debito. - Se interviene un riconoscimento di debito prima che sia maturato il termine di cui al precedente § 1, il termine ricomincia a decorrere integralmente, per la parte di debito riconosciuta, dal giorno del riconoscimento".

Art. 6

1. All'articolo 15 delle "Condizioni per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato" approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 197, e successive modificazioni, il § 5 e' sostituito dal seguente:
"§ 5 - Custodia dei colli e delle altre cose comunque portate con se' dal viaggiatore - Responsabilita' - Tutte le cose che rimangono presso i viaggiatori restano sempre ed esclusivamente sotto la loro custodia; l'amministrazione non puo' prenderle comunque in consegna e deve risponderne soltanto se rimangano danneggiate o distrutte ovvero vadano disperse durante il viaggio a causa di incidente di esercizio facente carico all'amministrazione medesima. In tal caso l'amministrazione corrisponde all'avente diritto:
a) quando per i colli sia stato comunque emesso un documento di trasporto l'indennita' prevista a seconda dei casi dal § 1, lettera a) e c) e punto 2) dell'articolo 50;
b) quando per i colli non sia stato emesso un documento di trasporto, l'indennita' stabilita nel comma 1 lettera a) e punto 2) dell'articolo 50, entro il limite di peso ammesso gratuitamente quali che siano il contenuto e la natura dei colli. Quando invece trattasi di altre cose comunque portate con se' dal viaggiatore, l'indennita' pari al loro valore debitamente comprovato fino ad un massimo di L.
500.000.
Nel caso di colli depositati negli appositi compartimenti portabagagli ai sensi del art. 4, l'indennita' viene corrisposta a norma del primo periodo del precedente punto b)".

Art. 8

1. L'articolo 57 delle "Condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato" e' sostituito dal seguente:
"§ 1 - Rappresentanza. - Ferme le norme sulla competenza, l'amministrazione e' rappresentata dal Ministro per i trasporti sia dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria che a quella amministrativa, ad eccezione dei giudizi promossi davanti alle preture o agli uffici di conciliazione per i quali la rappresentanza dell'amministrazione spetta al direttore compartimentale territorialmente competente.
§ 2 - Facolta' di delega. - Il Ministro per i trasporti e i direttori compartimentali, trattandosi di fatti non personali, possono designare, quali rappresentanti dell'amministrazione per determinati incombenti giudiziali, come il giuramento, l'interrogatorio o simili, quei funzionari che ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza in ragione delle loro funzioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 1977
LEONE
ANDREOTTI - LATTANZIO -
STAMMATI - BONIFACIO -
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO