Disposizioni per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della ferrovia Domodossola-confine svizzero, in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per assicurare il regolare funzionamento della ferrovia Domodossola confine svizzero sulla base della convenzione italo-svizzera del 12 novembre 1919, il Ministro per i trasporti potra' concedere per l'esercizio della ferrovia stessa, nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sussidi integrativi di esercizio per il sessennio 1973-1978.
2. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'intero sessennio, in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1977 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1978.
3. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 1654 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per il 1977 e del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1978.
Art. 2
1. Qualora entro il 30 giugno 1978 non si sia proceduto alla definizione dell'assetto generale del sistema delle ferrovie in concessione secondo i decreti delegati di attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, il Governo iniziera' le procedure per il riscatto anticipato della ferrovia Domodossola confine svizzero, a norma dell'articolo 191 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
2. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e' autorizzato ad assumere, dalla data in cui il riscatto diverra' operativo ai sensi dell'articolo 193 del testo unico sopracitato, la gestione della ferrovia Domodossola confine svizzero ed a provvedervi direttamente a mezzo di un commissario nominato dal Ministro per i trasporti.
3. Alla determinazione dell'indennita' di riscatto si provvede secondo i criteri indicati dall'articolo 14, comma quarto e seguenti della convenzione stipulata il 27 maggio 1911 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia, approvata con regio decreto 8 giugno 1911, n. 708.
4. Il commissario governativo e' altresi' autorizzato ad esercitare i servizi automobilistici integrativi o sussidiari della ferrovia attualmente svolti dalla societa' concessionaria, ove concessi dalla regione Piemonte.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 1977
LEONE
ANDREOTTI - LATTANZIO - FORLANI - MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO