Avanzamento e limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei capitani del Corpo della guardia di finanza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I capitani del Corpo della guardia di finanza, inseriti nei primi quindici posti della graduatoria di merito dei dichiarati idonei e non prescelti nell'avanzamento ordinario per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978, sono promossi, mediante la formazione di appositi quadri suppletivi, al grado di maggiore a decorrere rispettivamente dal 1 gennaio 1977, 1 gennaio 1978 e 1 gennaio 1979.
2. Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, in eccedenza all'organico di tale grado.
3. La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verra' riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887.
Art. 2
1. Il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei capitani del Corpo della guardia di finanza e' fissato in anni 56.
Art. 3
1. All'onere di L. 15.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvedera' con il normale stanziamento di bilancio iscritto nel capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO