Accettazione ed esecuzione del secondo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare il secondo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal consiglio dei governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 31/4 del 30 aprile 1976, contenuto nell'allegato A alla presente legge.
2. Il Ministro per il tesoro e' incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al precedente comma.
3. Il Ministro per il tesoro riferira' annualmente al Parlamento in merito all'andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale mediante l'invio di apposita relazione entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 17 dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato con legge 23 marzo 1947, n. 132.
Art. 3
1. In attuazione della risoluzione n. 31/2 del 22 marzo 1976 del consiglio dei governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso, da 1.000 milioni a 1.240 milioni di diritti speciali di prelievo.
Art. 4
1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo precedente, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a detti Istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilita', a nome e per conto dello Stato.
Art. 5
1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla esecuzione della presente legge fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con detti Istituti.
Art. 6
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Art. 7
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 novembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO