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Aumento del contributo annuo e concessione di un ulteriore contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo di lire 610 milioni disposto in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione con legge 5 marzo 1973, n. 39, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1977, a lire 1.000 milioni, di cui almeno 100 milioni dovranno essere destinati all'acquisto delle apparecchiature tecnico-scientifiche di funzionamento.

Art. 2

1. E' autorizzata la concessione, in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, di un ulteriore contributo straordinario di lire 570 milioni, integrativo del contributo straordinario di lire 790 milioni disposto con legge 23 marzo 1973, n. 85, destinato a dotare l'Istituto stesso di una propria sede.

Art. 3

1. All'onere complessivo di lire 960 milioni derivante, per l'anno finanziario 1977, dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per lire 390 milioni e per lire 570 milioni, con prelevamenti, di pari importi, rispettivamente dai conti correnti di tesoreria intestati "Ministero del tesoro - Fondo ex Sepral" e "Ministero del tesoro - Conto frumento estero".

2. Le somme prelevate dai predetti conti correnti saranno versate all'entrata del bilancio statale e correlativamente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - MARCORA - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO