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Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2 Assegno complementare per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidita'

1. L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, e' elevato da L. 540.000 a L. 570.000 annue.

Art. 3 Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidita'

1. L'assegno speciale annuo, non riversibile, previsto dall'articolo 2 della legge 1 marzo 1975, n. 45, e' stabilito nelle seguenti misure annue:

  1. 1) tabella E - lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.920.000 tabella E - lettera A-bis n. 1 . . . . . . . . . . . " 2.940.000 tabella E - lettera A-bis n. 2, comma secondo e n. 3 " 2.580.000 tabella E - lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . " 1.740.000 tabella E - lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . " 1.476.000 tabella E - lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . " 1.380.000 tabella E - lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . " 1.230.000 tabella E - lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . " 854.000 tabella E - lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . " 795.840
    prima categoria senza assegno di superinvalidita'. . " 496.800

Art. 4 Indennita' di assistenza e di accompagnamento

1. L'indennita' di assistenza e di accompagnamento prevista dall'articolo 3 della legge 1 marzo 1975, n. 45, a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni od invalidita' contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e' fissata nelle misure mensili di cui appresso: lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 284.000 lettera A-bis n. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . " 232.000 lettera A-bis n. 2, comma secondo e numero 3 . . . . " 176.500 lettera A-bis n. 2, comma primo. . . . . . . . . . . " 141.500 lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 95.000 lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80.000 lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 65.000 lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50.000 lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 45.000 lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30.000

Art. 5 Secondo accompagnatore militare

1. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 1975, n. 45, e' sostituito col seguente:
"Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3, possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare, i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, stabilito rispettivamente nella misura di L. 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A e nella misura di L. 150.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3".

Art. 6

1. Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª.

2. L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, e' elevato da L. 204.000 a L. 255.000 annue.

Art. 8 Assegno supplementare per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria

1. Alla vedova e ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', che alla scadenza del trattamento speciale previsto dal primo comma dell'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, siano in possesso dei requisiti previsti per fruire della pensione di guerra di cui alle annesse tabelle G o I e che si trovino nelle condizioni economiche stabilite dall'articolo 20 della richiamata legge n. 313, e successive modificazioni, e' concesso, a domanda, un assegno supplementare pari alla differenza fra il trattamento corrispondente alla pensione spettante agli invalidi di prima categoria in base alla tabella C allegata alla presente legge, compreso l'assegno complementare, e la pensione di guerra di cui alle tabelle G o I in godimento.

2. Se la domanda e' presentata entro l'anno dalla data di scadenza del trattamento speciale, l'assegno supplementare decorre dal giorno successivo a tale data. Ove la domanda sia presentata oltre il predetto termine di un anno, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

3. L'assegno di cui al presente articolo compete, in aggiunta alla pensione di guerra e sempreche' ricorrano le prescritte condizioni, alla vedova e ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', indipendentemente dalla data di morte dell'invalido e anche se i richiedenti non abbiano fruito del trattamento speciale contemplato dall'articolo 43 della citata legge n. 313 e dalle precedenti disposizioni.

4. Nelle ipotesi in cui il trattamento speciale sia scaduto anteriormente al 1° luglio 1977 e nei casi in cui gli interessati non abbiano fruito del trattamento speciale, l'assegno supplementare e' conferito, in presenza dei requisiti richiesti, dalla predetta data del 1 luglio 1977. Se pero' la domanda e' presentata oltre l'anno dall'entrata in vigore della presente legge, il beneficio e' attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza stessa.

5. Alla liquidazione dell'assegno supplementare provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

6. I beneficiari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni economiche che hanno determinato la concessione dell'assegno.

7. La revoca dell'assegno, per mutamento delle condizioni economiche, e' effettuata, nella normale sede amministrativa, con le modalita' previste dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 9 Assegno di previdenza per i congiunti dei Caduti

1. L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto per le vedove, gli orfani, genitori, collaterali e categorie assimilate, titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle G, I, M, O, S e T annesse alla presente legge e' elevato da L. 114.000 a L. 231.000 annue.

Art. 10

1. Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra.

2. L'assegno di previdenza previsto per le vedove e gli orfani aventi diritto al trattamento di cui all'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' elevato da L. 66.000 a L. 159.000 annue.

Art. 11 Indennita' integrativa speciale

1. L'indennita' integrativa speciale mensile ai fini dell'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra, viene determinata annualmente, con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno.
La misura dell'indennita' viene stabilita sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1976 considerato uguale a 100 e valutati ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria e commercio per il periodo, precedente all'anno di applicazione dell'indennita' integrativa speciale, compreso tra il 1 novembre e il 31 ottobre dell'anno successivo.
Nei riguardi degli invalidi ascritti alla 1a categoria con o senza assegno di superinvalidita', per ogni punto di variazione, in aumento o in diminuzione, l'indennita' integrativa speciale e' rispettivamente maggiorata o ridotta degli importi sottoindicati:

2. L. 640 a decorrere dal 1 luglio 1977;
L. 800 a decorrere dal 1 gennaio 1978;
L. 960 a decorrere dal 1 gennaio 1979.

3. Per gli invalidi ascritti alla 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria, i valori unitari di cui al precedente comma, riferiti a ciascun punto di variazione dell'indice del costo della vita, sono ragguagliati rispettivamente alla misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento. Per i titolari di pensione di guerra di cui alle allegate tabelle G, I, M, O, S e T e per i titolari del trattamento di cui alla annessa tabella L, l'indennita' integrativa speciale e' rispettivamente maggiorata o ridotta, per ogni punto di variazione dell'indice del costo della vita, degli importi di cui appresso:

  1. a) Tabelle G e I:

L. 612 a decorrere dal 1 luglio 1977; L. 765 a decorrere dal 1 gennaio 1978; L. 918 a decorrere dal 1 gennaio 1979;

  1. b) Tabelle M e O:

L. 393 a decorrere dal 1 luglio 1977;

L. 491 a decorrere dal 1 gennaio 1978; L. 590 a decorrere dal 1 gennaio 1979;

  1. c) Tabelle S e T:

L. 234 a decorrere dal 1 luglio 1977;

L. 292 a decorrere dal 1 gennaio 1978; L. 350 a decorrere dal 1 gennaio 1979;

  1. d) Tabella L:

L. 312 a decorrere dal 1 luglio 1977;

L. 390 a decorrere dal 1 gennaio 1978; L. 468 a decorrere dal 1 gennaio 1979.

4. I criteri relativi alla determinazione della indennita' integrativa speciale previsti dal secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1978.
A decorrere dal 1 luglio 1977 l'indennita' integrativa speciale mensile spettante ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e' riliquidata in base ai valori unitari stabiliti dal presente articolo.
L'indennita' integrativa speciale non spetta a coloro che fruiscano di pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.
L'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e' soppresso.