Anticipazione sugli indennizzi per i beni espropriati, confiscati o comunque soggetti a perdite, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche italiane in Etiopia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In attesa di accordi in sede internazionale e' autorizzata la complessiva spesa di lire 25 miliardi per la corresponsione di un'anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane titolari di beni, diritti e interessi situati nel territorio dello Stato etiopico:
a) che siano stati nazionalizzati, espropriati, confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorita' etiopiche a partire dal 1 gennaio 1975;
b) relativamente ai quali i titolari si trovino o vengano a trovarsi nell'impossibilita' di fatto di esercitare i loro diritti a causa della situazione determinatasi a partire dal 1 agosto 1970.
2. L'anticipazione sara' corrisposta sulla base del valore dei beni, diritti e interessi in Etiopia al 1° gennaio 1975 accertato dal Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, e nella seguente misura:
1) fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento;
2) sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per cento;
3) sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per cento;
4) sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.
Art. 2
1. La domanda per l'applicazione dei benefici di cui agli articoli precedenti deve essere presentata al Ministero del tesoro nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono valide le domande gia' presentate all'amministrazione.
3. A corredo delle domande dovranno essere prodotte:
a) una descrizione particolareggiata dei beni e la indicazione dei diritti;
b) ogni documentazione comprovante la proprieta' e la sorte dei beni stessi ed ogni utile elemento per l'accertamento e la determinazione dei diritti suddetti. La documentazione di cui sopra potra' essere integrata da atti di notorieta' redatti secondo le disposizioni di legge vigenti.
Art. 3
1. L'anticipazione sara' concessa con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la commissione unificata istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050 nella composizione integrata prevista all'articolo 4, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1066.
Art. 4
1. La concessione dell'anticipazione e' subordinata alla presentazione da parte degli interessati di una dichiarazione notarile dalla quale risultino le eventuali somme riscosse in Italia o all'estero, a qualsiasi titolo, per provvidenze concernenti i beni, diritti ed interessi da indennizzare, nonche' la cessione dei loro diritti allo Stato italiano, con impegno a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da chiunque in relazione ai diritti oggetto della presente legge fino a concorrenza dell'ammontare dell'anticipazione ricevuta ai sensi dell'articolo 1.
Art. 5
1. Alle anticipazioni di cui all'articolo 1 si applicano le agevolazioni tributarie previste all'articolo 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Art. 6
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1977, valutato in lire 3 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Art. 7
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI - FORLANI - MORLINO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO