Abolizione del diritto speciale di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal primo concorso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e' abolito il diritto speciale a favore dello Stato di lire venticinque per ogni colonna giocata ai concorsi pronostici Totocalcio, Totip ed Enalotto, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Art. 2
1. Alla minore entrata derivante, per l'anno 1977, dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prezzo dei tabacchi disposto con decreto del Ministro per le finanze del 29 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1977.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO