Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In deroga all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ed alla legge 20 luglio 1977, n. 407, sono eliminati i limiti di impegno autorizzati con le leggi 11 marzo 1972, n. 54, quanto a lire 420 milioni, 27 febbraio 1973, n. 18, quanto a lire 500 milioni, 23 febbraio 1974, n. 24, quanto a lire 500 milioni, 26 aprile 1975, n. 132, quanto a lire 750 milioni e 23 dicembre 1976, n. 874, quanto a lire 330 milioni, per complessive lire 2.500 milioni, in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione di contributi in annualita', semestralita' o in rate costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra.
Art. 2
1. E' autorizzato il limite di impegno trentennale di lire 2.500 milioni, da iscrivere nel capitolo 9303 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977, per far fronte, senza l'ulteriore assenso del Ministero del tesoro, ai sottoindicati adempimenti, relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni ed integrazioni, nel seguente ordine di precedenza:
a) reintegro delle somme, destinate ai lavori, impegnate per le esecuzioni dei lavori medesimi e utilizzate per la revisione prezzi;
b) corresponsione dei maggiori oneri per l'intero importo della revisione prezzi dei lavori gia' finanziati, anche se ancora da eseguire;
c) corresponsione dei maggiori importi per il completamento dei lavori in corso di esecuzione, previsti nei progetti gia' approvati in linea tecnica;
d) corresponsione dei maggiori importi per lavori resisi necessari in corso di opera;
e) corresponsione di maggiori oneri conseguenti alle procedure espropriative.
Art. 3
1. All'onere di lire 2.500 milioni, derivante dal precedente articolo 2, si provvede con corrispondenti aliquote delle disponibilita' recate dalla riduzione del capitolo 8230 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 a seguito dell'applicazione del precedente articolo 1.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.
Art. 4
1. Resta di competenza del Ministero dei lavori pubblici la definizione dei procedimenti amministrativi, relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa, anche nel conto dei residui, anteriormente alla data del 1 gennaio 1978, nonche' dei procedimenti per i quali il Ministero dei lavori pubblici, prima della data del 29 luglio 1977, abbia proposto la progettazione ai fini dell'esecuzione in concessione e con pagamento della spesa in annualita' differite, ai sensi dell'articolo 16 della suddetta legge 27 ottobre 1951, n. 1402.1
Art. 5
1. Gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione dovranno dare la precedenza, rispetto a tutte le altre operazioni di loro competenza, alle operazioni di sconto delle annualita' statali relative ai pagamenti differiti per l'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - GULLOTTI - COSSIGA - MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO