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Modifiche ed integrazioni alla legge 8 aprile 1976, n. 203, recante norme per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per la marina mercantile, d'intesa con quello per i lavori pubblici; sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvedera' con suo decreto a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, quali fra i porti indicati all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, dovranno essere attrezzati con idonee stazioni per la degasificazione delle navi.

2. Per la realizzazione e la gestione delle stazioni di degasificazione ritenute necessarie ai sensi del comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 203.

3. I contributi per la realizzazione delle stazioni di degasificazione, corrisposti secondo le modalita' di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, faranno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile nei limiti degli stanziamenti complessivi disposti con la medesima legge.

4. Sono abrogate le disposizioni relative alla costruzione degli impianti di degasificazione delle navi annessi ai bacini di carenaggio da realizzarsi con contributo dello Stato di cui alle leggi 10 luglio 1969, n. 470, 27 ottobre 1969, n. 810 e 28 gennaio 1974, n. 58.

Art. 2

1. La realizzazione nel porto di Genova degli impianti previsti dalla legge 8 aprile 1976, n. 203 e dal precedente articolo 1 e' assunta dal Consorzio autonomo del predetto porto in conformita' alla propria legge istitutiva, direttamente o mediante concessione ad una societa' che risponda ai requisiti indicati al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 8 aprile 1976, n. 203, e conformemente alle disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dello stesso articolo.

2. Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, e' erogato al Consorzio autonomo del porto di Genova secondo le modalita' previste dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1974, n. 366, in quanto applicabili.

3. L'ammontare del contributo sara' stabilito dal Ministro per la marina mercantile in relazione agli impegni di spesa per gli altri porti indicati all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, e comunque in misura non superiore all'80% per cento della spesa sostenuta dal Consorzio autonomo del porto di Genova e debitamente documentata.

Art. 3

1. Qualora nei porti di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, o in zone con essi collegate, esistano impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere, gia' realizzati da enti o societa' pubblici o da privati, il Ministro per la marina mercantile puo' autorizzare le societa' a partecipazione statale di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, a stipulare convenzioni con i proprietari per l'utilizzazione degli impianti.

2. Nel caso in cui l'utilizzazione da parte delle societa' a partecipazione statale renda necessari l'ampliamento ed il potenziamento degli impianti esistenti, il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato ad erogare ai proprietari un contributo fino al 60 per cento delle spese sostenute per l'ampliamento ed il potenziamento degli impianti medesimi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - LATTANZIO - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO