diritto.io

Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20

Testo vigente

Art. 10

1. Gli articoli 4 e 5 non si applicano ai procedimenti in corso innanzi alla Commissione per i quali siano stati gia' compiuti atti aventi rilevanza istruttoria.

Art. 11

1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 decorre dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge per i procedimenti pervenuti alla Commissione antecedentemente al 1 gennaio 1976. Per i procedimenti pervenuti dal 1 gennaio 1976 il termine predetto decorre dal 15 novembre 1978.