Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20
Testo vigente
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 496 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE
Art. 2
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Art. 3
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Art. 4
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Art. 5
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Art. 6
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Art. 7
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Art. 8
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Art. 9
1. Gli articoli da 1 a 16 compreso della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono, abrogati. E' altresi' abrogata la legge 18 marzo 1976, n. 65, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
Art. 10
1. Gli articoli 4 e 5 non si applicano ai procedimenti in corso innanzi alla Commissione per i quali siano stati gia' compiuti atti aventi rilevanza istruttoria.
Art. 11
1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 decorre dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge per i procedimenti pervenuti alla Commissione antecedentemente al 1 gennaio 1976. Per i procedimenti pervenuti dal 1 gennaio 1976 il termine predetto decorre dal 15 novembre 1978.