Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine in corso per la presentazione delle istanze intese ad ottenere, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, e dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati scade improrogabilmente trenta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
1. Gli operatori interessati sono tenuti a completare o a regolarizzare la documentazione relativa alle istanze di restituzione dell'imposta generale sull'entrata presentate ovvero a fornire ogni altro elemento necessario alla determinazione dell'ammontare della restituzione entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta della competente intendenza di finanza.
2. Per gli operatori che abbiano gia' ricevuto la richiesta di completare o regolarizzare la documentazione o di fornire altri elementi, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli operatori che, ai fini dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, abbiano presentato per la vidimazione l'inventano dei prodotti posseduti alla data del 31 dicembre 1972 ad un ufficio dell'amministrazione finanziaria anziche' al notaio o alle cancellerie giudiziarie, come prescritto dall'articolo 2217 del codice civile, e ai quali, per tale motivo, siano state respinte le domande di restituzione dell'imposta generale sull'entrata, possono ottenere tale restituzione ripresentando all'intendenza di finanza competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le domande stesse, corredate dall'inventario e dai documenti comprovanti la loro anteriore presentazione.
4. Trascorso il termine indicato nei commi precedenti, se l'interessato non abbia provveduto agli adempimenti in essi previsti, la richiesta di restituzione dell'imposta generale sull'entrata s'intende decaduta.
Art. 3
1. La restituzione dell'imposta generale sull'entrata compete, se, l'invio all'estero dei beni ed il relativo ammontare possono essere stabiliti con certezza, in base, alternativamente:
1) alla bolletta doganale di esportazione o alle attestazioni previste dall'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
2) al duplo della fattura di vendita all'estero, recante l'attestazione prevista dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192;
3) a certificazione di un pubblico ufficio nazionale, ovvero di un pubblico ufficio di uno dei Paesi membri delle Comunita' europee o di uno dei Paesi vincolati ad accordi di mutua assistenza amministrativa;
4) ovvero a dichiarazione di un istituto di credito autorizzato, comprovante l'avvenuto pagamento della merce esportata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1978
LEONE
ANDREOTTI - MALFATTI - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO