Provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I lavoratori dello spettacolo, o loro aventi causa, che alla data di entrata in vigore della presente legge possano fornire prove di data certa relative all'effettivo svolgimento di periodi lavorativi svolti tra il 1 gennaio 1929 ed il 31 dicembre 1946, nelle attivita' indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, numero 2388, scoperti di contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici, possono richiedere il riconoscimento dei periodi stessi ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di pensione da parte dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
2. Per ogni giornata di lavoro relativa ai periodi previsti dal precedente comma, e' attribuito un contributo assicurativo figurativo pari ad un sesto di quello settimanale minimo in vigore, per i corrispondenti periodi, nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
3. Per il riconoscimento dei periodi lavorativi di cui al primo comma del presente articolo, i lavoratori interessati, o loro aventi causa, devono presentare domanda all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al successivo articolo 3, terzo comma, n. 1. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deve avvenire entro trenta giorni dalla data di approvazione del decreto.
Art. 2
1. Contro gli atti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo che respingono o accolgono parzialmente le richieste dei lavoratori, o loro aventi causa, rivolte ad ottenere il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi lavorativi di cui al precedente articolo 1, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, al consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, che decide, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 3, entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso.
Art. 3
1. Presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e' istituita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione presieduta dal presidente dell'Ente medesimo e composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
d) cinque rappresentanti dei lavoratori e dei pensionati dello spettacolo;
e) due rappresentanti dei datori di lavoro.
2. Qualora i rappresentanti di cui alle lettere b), c), d) ed e) non siano designati entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede direttamente alla costituzione della commissione, nel rispetto delle rappresentanze sopra indicate.
3. La commissione di cui al primo comma:
1) delibera, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la dimostrazione, da parte dei lavoratori o dei loro aventi causa, dei periodi lavorativi per i quali si richiede il riconoscimento ai fini della liquidazione o riliquidazione della pensione a norma della presente legge. La delibera e' approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data della delibera stessa;
2) esprime il parere al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo sui ricorsi di cui al precedente articolo 2, entro trenta giorni dalla loro ricezione.
4. I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c), designati dalle rispettive amministrazioni, sono prescelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente od equiparata.
5. I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
Art. 4
1. Entro sei mesi dal termine di presentazione della domanda di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3, e' stabilita un'addizionale da applicare all'aliquota contributiva prevista dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, in misura tale da consentire, entro il termine massimo di dieci anni, la copertura degli oneri assunti dalla gestione pensionistica dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per effetto della presente legge, calcolati con i criteri previsti per la costituzione delle rendite di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'addizionale di cui sopra e' posta a carico per i due terzi dei datori di lavoro e per un terzo dei lavoratori.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sara' disposta la cessazione dell'addizionale qualora gli oneri assunti dalla gestione pensionistica dell'Ente predetto risultassero coperti prima della scadenza del termine stabilito con il decreto di cui al precedente comma. A tal fine, e' tenuta una particolare evidenza contabile.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma addi' 20 ottobre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - SCOTTI - PANDOLFI - PASTORINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO