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Disposizioni per la realizzazione in Firenze dell'Istituto universitario europeo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. In relazione all'impegno derivante all'Italia dalla dichiarazione B descritta nell'allegato I della convenzione, e' autorizzata la spesa di lire un miliardo duecento milioni per l'acquisizione o affitto di aree ed edifici, nonche' per opere di urbanizzazione e sistemazione del complesso ricettivo, da destinare segnatamente ad alloggio dei ricercatori dell'Istituto universitario europeo.

Art. 3

1. La complessiva spesa di 3 miliardi di lire derivante dalla applicazione della presente legge sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni nell'anno finanziario 1978, di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1979 e di lire 1.200 milioni nell'anno finanziario 1980.

2. All'onere di lire 300 milioni relativo all'anno 1978 si provvede con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. Con riguardo al rapido approntamento della sede dell'istituto universitario europeo la progettazione o le perizie relative ai lavori murari, attrezzature, arredamenti, opere di urbanizzazione ed a carattere sportivo, ricreativo e residenziale possono essere affidate, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, anche a trattativa privata.

2. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 novembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - STAMMATI - PEDINI - FORLANI - MORLINO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO