Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada
Testo vigente
Art. 11
1. Le modalita' di pagamento dei diritti erariali previsti dalla presente legge saranno indicate da apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.
Titolo III. Sanzioni
Art. 12
1. Chiunque mette in vendita cronotachigrafi CEE o fogli di registrazione da utilizzare nei medesimi cronotachigrafi non conformi ai modelli omologati, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 300.000.
Art. 13
1. Chiunque effettua montaggi o riparazioni di cronotachigrafi CEE senza la prevista autorizzazione ovvero, se autorizzato, senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e delle prescrizioni stabilite, ai sensi del precedente articolo 3, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 60.000 a L. 120.000.
Art. 14
1. Chiunque effettua le verificazioni o i controlli di cui ai precedenti articoli 4 e 5 senza abilitazione ovvero, se abilitato, non si attiene alle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, o alle prescrizioni stabilite, ai sensi dei predetti articoli 4 e 5, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 300.000.
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DALLA D.Lgs. 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 16
ARTICOLO ABROGATO DALLA D.Lgs. 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 17
1. Il datore di lavoro che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e' soggetto per ogni veicolo cui la violazione si riferisce alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a L. 60.000.1
Art. 18
1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio di un veicolo, per il quale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e' imposto l'obbligo del cronotachigrafo CEE, che non osservano le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento precitato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 30.000.1
Art. 19
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' alle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti d'attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 30.000.
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 21
1. Nel caso di ripetute inadempienze alle norme di cui alla presente legge e a quelle del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, il montatore o l'officina, titolari dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, o l'impresa che effettua il trasporto di viaggiatori o di cose con veicolo per il quale e' obbligatoria l'applicazione del cronotachigrafo, incorrono nella sospensione per un periodo da uno a tre mesi dell'autorizzazione e dell'abilitazione predette o del provvedimento di abilitazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida, rivolta agli stessi dall'autorita' che ha rilasciato il provvedimento di abilitazione, a conformarsi alle norme della presente legge ed a quelle dei predetti regolamenti CEE, non vi abbiano provveduto entro un congruo termine.
2. Nei confronti del montatore, dell'officina o dell'impresa di trasporto di cui al comma precedente, che, malgrado il provvedimento adottato a loro carico incorrano, in ulteriori ripetute infrazioni, puo' essere disposta la revoca del provvedimento di abilitazione di cui al precedente comma.
3. La sospensione, o la revoca, di cui ai commi precedenti, concernenti l'autorizzazione o l'abilitazione concesse ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, sono disposte dall'Ufficio centrale metrico e del saggio di metalli preziosi; gli stessi provvedimenti sanzionatori, per quanto attiene al provvedimento di abilitazione al trasporto, sono disposti dalla medesima autorita' che lo ha rilasciato.
4. Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati ai sensi del comma precedente dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati dai competenti uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi del predetto comma il ricorso e' presentato al Ministro dei trasporti. I provvedimenti adottati da autorita' diverse sono definitivi.
Art. 22
1. Nei casi di trasporto di viaggiatori in cui un provvedimento di abilitazione legato al singolo veicolo non e' previsto, ovvero di trasporto di cose in cui il provvedimento di abilitazione e' rilasciato per una pluralita' di veicoli, il documento soggetto a sospensione e revoca da parte degli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, e' la carta di circolazione del veicolo.
Art. 23
Art. 24
1. Le sanzioni previste dai precedenti articoli 15, 16 e 17 saranno applicate a partire da sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 25
1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri competenti per materia, saranno emanati i regolamenti per l'applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 13 novembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN
- ROGNONI - MALFATTI -
COLOMBO - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO