Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 155.000 milioni per l'anno finanziario 1978 relativa:
a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo del 23 dicembre 1977 e di quelli sottoscritti con le note aggiuntive del 14 aprile e del 3 luglio 1978 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per la corresponsione alle categorie di dipendenti indicate nel decreto medesimo, con effetto dal 1 gennaio 1978, di una somma di L. 10.000 mensili a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dal nuovo ordinamento del personale e di una integrazione della tredicesima mensilita', a decorrere dall'anno 1978 e fino alla entrata in vigore del predetto ordinamento;
b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente legge.
2. Limitatamente ai riflessi economici derivanti dalla attuazione dell'accordo su indicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonche' le disposizioni analoghe previste dai successivi articoli della stessa legge e quelle di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 19 luglio 1977, n. 412.
Art. 2
1. Con effetto dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilita' del personale di cui all'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, del personale dirigente delle amministrazioni dello Stato e dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, escluso quello delle restanti aziende autonome, nonche', se provvisti di trattamento dirigenziale, dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', dei direttori e direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e dei segretari comunali e provinciali e' integrato, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 45.000.
Art. 3
1. Con le stesse modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, agli ufficiali, con esclusione dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti provvisti del trattamento economico di cui all'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonche' ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, escluso il personale militare di leva, e' corrisposta a partire dal 1 gennaio 1978 una somma di L. 10.000 mensili.
2. Con effetto dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilita' per le categorie di personale di cui al precedente comma e' integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 35.000 e di una mensilita' dell'assegno perequativo previsto dalla legge 27 ottobre 1973, n. 628.1
Art. 4
1. Con la stessa decorrenza e modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 1 della presente legge, i miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato con lo stesso articolo sono estesi al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica.
2. A decorrere dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilita' del personale dirigente dell'Istituto centrale di statistica e' integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di una somma di L. 45.000.
Art. 5
1. Fino all'attuazione del nuovo ordinamento del personale, nei confronti dei dipendenti dello Stato indicati nella presente legge, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza si considera la base pensionabile vigente al 31 dicembre 1977.
2. Per la liquidazione dell'indennita' di buonuscita di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nonche' dell'indennita' di licenziamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni, si considera la retribuzione computabile con la esclusione dell'acconto di L. 10.000 di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 6
1. Agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato destinatari dell'acconto di L. 10.000 mensili disposto con il decreto del Presidente della Repubblica citato nell'articolo 1 della presente legge, nonche' al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica, addetti a servizi speciali per i quali sussista la esigenza di assicurarne lo svolgimento continuo, allorquando vengono comandati a prestare il normale turno di servizio nelle giornate festive, compresa la domenica, e' corrisposto un compenso di L. 2.700, cumulabile con il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eventualmente dovuto in relazione al prolungamento di orario.
2. Il compenso, di cui al primo comma assorbe, sino alla concorrenza del suo importo, le maggiorazioni sullo stipendio previste dalle vigenti norme per i turni di servizio nei giorni festivi.2
Art. 7
1. La misura oraria dell'indennita' di servizio notturno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, e' elevata a L. 400.
2. L'indennita' di cui al primo comma e' estesa, con i medesimi criteri e modalita', al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica.
3. Restano salve le misure piu' elevate previste da particolari disposizioni di legge.
Art. 8
1. Per i permessi sindacali retribuiti di cui all'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale ipotesi i nominativi dei beneficiari dovranno essere segnalati, oltreche' ai Ministeri interessati, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la designazione avra' durata annuale, salva la possibilita' di sostituzione per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo ovvero di impedimento per cause di forza maggiore.
2. I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.3
Art. 9
1. All'onere di lire 155.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 novembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO