Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nella legge 15 novembre 1973, n. 734, sono soppressi il secondo e terzo comma dell'articolo 10, i commi dal secondo al sesto dell'articolo 11, nonche' il secondo ed il terzo comma dell'articolo 13.
2. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito dal seguente:
"Per i servizi svolti fuori del circuito doganale spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia".
3. L'articolo 12 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito dal seguente:
"Per i riscontri tecnici svolti fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette spetta al personale medesimo il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia".
4. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito dal seguente:
"Per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti fuori dell'ufficio spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia".
5. Nella legge 4 agosto 1975, n. 389, sono soppressi l'articolo 2, il secondo comma dell'articolo 3, nonche' l'articolo 5, modificato con la legge 19 agosto 1976 n. 568 e con l'articolo 9, quarto comma, della legge 19 luglio 1977, n. 412.1
Art. 2
1. Nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 29 luglio 1971, 18 aprile 1973 e 14 luglio 1971, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rispettivamente n. 193 del 31 luglio 1971, n. 111 del 2 maggio 1973 e n. 191 del 29 luglio 1971 e richiamati nell'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le misure orarie delle indennita' e dei relativi assegni supplementari attinenti ai servizi svolti dagli impiegati civili sono rivalutate mediante applicazione alle singole voci del coefficiente 3, con arrotondamento alle lire 100 superiori.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno disciplinate le modalita' di prestazione dei servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti; con lo stesso decreto verranno, altresi', semplificate le modalita' di riscossione delle indennita' e degli assegni di cui al precedente comma.
3. In ogni caso, le operazioni effettuate da operatori abituali dovranno essere assoggettate alla disciplina prevista dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1975, n. 389.
Art. 3
1. L'assegno mensile previsto dall'articolo 10, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' riassorbito con gli aumenti apportati a qualsiasi titolo alla misura complessiva lorda del normale compenso per lavoro straordinario prevista per la corrispondente qualifica; gli aumenti sono calcolati sulla base del compenso relativo a quindici ore di lavoro straordinario mensile.
2. L'assegno di cui al precedente comma non spetta al personale in servizio nelle dogane.
Art. 4
1. Al personale in servizio nell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette assegnato presso uffici di confine od aeroportuali posti in localita' isolate oppure presso uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia disponibilita' di alloggi di tipo economico o popolare, spetta un trattamento pari a quello fissato per le trasferte orarie dalle norme generali in materia, in deroga ai limiti di distanza e di durata ivi previsti.
2. Gli uffici che danno titolo alla corresponsione del trattamento di cui al precedente comma sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, adottato d'intesa con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.
3. Al personale dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette che, per lo svolgimento dei propri compiti, abbia frequente necessita' di recarsi in localita' comprese nell'ambito territoriale di competenza dell'ufficio di appartenenza, l'uso di un proprio mezzo di trasporto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento di missione dei dipendenti statali, con conseguente corresponsione dell'indennita' chilometrica, puo' essere consentito anche se la localita' nella quale deve essere espletato il servizio si trova oltre i limiti del territorio della provincia dove ha sede l'ufficio.1
Art. 5
1. La misura dell'indennita' di trasferta spettante nei casi in cui e' consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di durata e di distanza ai sensi degli articoli 1 e 4, e' soggetta a rideterminazione secondo le disposizioni di cui allo articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513.
Art. 6
1. Agli impiegati in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in localita' disagiata compete una indennita' di confine di L. 1.500 per ciascun giorno di effettivo servizio.
2. Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della suddetta indennita' sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.
Art. 7
1. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, si intendono comprese fra le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale quelle rese dal personale amministrativo che, essendo tenuto a svolgere i propri compiti nei medesimi ambienti in cui opera il personale tecnico che fruisce dell'indennita' di rischio, e' esposto agli stessi rischi pregiudizievoli alla salute ed all'incolumita' personale.
Art. 8
1. Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla attuazione della presente legge si provvede mediante le maggiori entrate assicurate dagli aumenti previsti con il precedente articolo 2.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO