Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 3
1. La gestione del rifornimento idrico delle isole minori, demandata dalla legge 9 maggio 1950, n. 307, e dalla legge 19 maggio 1967, n. 378, al Ministero della sanita', in attuazione della legge 22 luglio 1975, numero 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, passa alle regioni interessate, fermi restando le attribuzioni ed i compiti di provvista e di rifornimento di acqua di competenza del Ministero della difesa.
2. Le regioni interessate sono altresi' autorizzate a concedere alle amministrazioni comunali delle isole, indicate nella tabella A allegata alla legge 19 maggio 1967, n. 378, che abbiano realizzato impianti di rifornimento idrico a risparmio energetico, contributi annui a ripiano del disavanzo di gestione nel limite massimo del 50 per cento delle somme altrimenti occorrenti per provvedere all'approvvigionamento idrico dell'isola.
Art. 4
1. Il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilita' dei mezzi della Marina militare. Copia del predetto piano e' trasmessa alle regioni e agli enti interessati.
2. Quando ricorrono particolari necessita' le regioni, d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a due anni, con enti pubblici e privati come previsto dall'articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378. In ogni caso la provvista di acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale sono effettuati dalla Marina militare.
3. Copia delle convenzioni, entro 30 giorni dalla stipula, e' trasmessa dalle regioni ai Ministeri della difesa, della sanita' e della marina mercantile.
4. Le convenzioni gia' stipulate a norma del predetto articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378, continuano ad avere validita' fino alla loro scadenza.
Art. 5
1. Per la prima attuazione della presente legge, ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima, il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone una relazione sul funzionamento del servizio idrico delle isole minori, con particolare riferimento ai fabbisogni di ciascuna isola, alle capacita' ricettive dei serbatoi per la raccolta dell'acqua in ciascun sorgitore, alla disponibilita' e alla capacita' delle proprie unita' di rifornimento acqua. La relazione e' presentata dal Ministro della difesa che provvede a trasmetterla alle Camere.
2. Entro lo stesso termine, sentite le regioni interessate, il Ministro della difesa redige inoltre il primo programma di rifornimento annuale.
Art. 6
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni 1978 e 1979 si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti sul capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari 1978 e 1979.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - RUFFINI - MORLINO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO