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Integrazione della legge 26 aprile 1974, n. 169; interpretazione autentica delle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491 e 26 aprile 1974, n. 169, sulla indennita' agli amministratori delle province e dei comuni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata la liquidazione di indennita' di carica e di presenza nonche' di rimborsi spese a favore degli amministratori comunali e provinciali eccedenti i limiti indicati dalla legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 2

1. Le indennita' di carica e di presenza nonche' i rimborsi di spese stabiliti dai consigli comunali e provinciali oltre i limiti indicati dalle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491, e 26 aprile 1974, n. 169, hanno carattere di spese facoltative e comunque sono considerati a tutti gli effetti validamente deliberati, purche' ritenuti legittimi da parte degli organi di controllo. Le relative deliberazioni conservano efficacia fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - ROGNONI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO