Realizzazione della seconda Universita' di Roma e istituzione delle Universita' statali della Tuscia e di Cassino
Testo vigente
Titolo I. Seconda universita' di roma
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Facolta' e corsi di laurea
1. La seconda Universita' di Roma, istituita con legge 22 novembre 1972, n. 771, e' costituita dalle facolta' appresso indicate che comprendono, nella prima applicazione della presente legge, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:
1) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;
2) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria civile edile ed in ingegneria meccanica;
3) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in filosofia;
4) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia;
5) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in scienze biologiche, in matematica e in fisica.
2. L'Universita' su indicata e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Art. 2 Inizio dei corsi di laurea
1. La data d'inizio dei corsi di laurea di cui al precedente articolo 1 sara' progressivamente stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione o in mancanza del comitato tecnico amministrativo, sentiti i consigli di facolta' o, in mancanza, i comitati ordinatori, non appena saranno stati realizzati adeguati nuclei funzionali di opere edilizie e di attrezzature didattiche, dando precedenza, in ogni caso, a quelli necessari per il funzionamento delle facolta' di scienze naturali, ingegneria, lettere e giurisprudenza.
Art. 3 Comitato tecnico amministrativo
1. In attesa della costituzione del consiglio di amministrazione, che avverra' non appena entreranno in funzione due consigli di facolta', le attribuzioni ad esso spettanti sono esercitate da un comitato tecnico amministrativo, da costituire entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, composto da:
a) il rettore dell'Universita' che ne assumera' la presidenza;
b) il prorettore;
c) un rappresentante della regione del Lazio;
d) un rappresentante del comune di Roma;
e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
f) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
g) il provveditore regionale delle opere pubbliche per il Lazio;
h) l'intendente di finanza della provincia di Roma;
i) un professore ordinario designato nel proprio seno da ciascuno dei cinque comitati ordinatori di cui al successivo articolo 26;
l) il direttore amministrativo dell'Universita', con funzioni di segretario del comitato.
2. Il presidente del comitato ha la rappresentanza legale dell'Universita', da' esecuzione a tutte le deliberazioni del comitato e decide nei casi di urgenza riferendo per la ratifica al comitato nella prima adunanza.
3. Tale comitato e' integrato, quando necessario, dal precedente comitato tecnico costituito ai sensi della legge 22 novembre 1972, n. 771, con competenza limitata agli espropri in atto, escluso il contenzioso. Terminata la procedura degli espropri, il comitato tecnico precedente e' soppresso.
4. Il comitato tecnico costituito ai sensi della legge 22 novembre 1972, n. 771, funziona anche in mancanza delle designazioni di cui al primo comma del presente articolo nei due mesi iniziali di costituzione del nuovo comitato, limitatamente a quanto previsto dalla citata legge.
Art. 4 Competenze del comitato tecnico amministrativo
1. Il comitato tecnico amministrativo, oltre alle attribuzioni spettanti al consiglio di amministrazione, provvede a tutto quanto necessario per la progettazione e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del complesso edilizio dell'Universita', comprendente oltre gli impianti relativi alla ricerca e all'insegnamento, quelli concernenti i servizi.
2. Ferma restando la dichiarazione di pubblica utilita' di cui agli articoli 1 e 2, comma primo, della legge 22 novembre 1972, n. 771, i termini per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera sono fissati allo scadere dei dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.2345
3. Fra le misure necessarie per una sollecita utilizzabilita' dell'area destinata alla realizzazione della seconda Universita' statale di Roma, di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1972, n. 771, e' da ritenersi compresa la possibilita' di escludere dall'esproprio le aree, compromesse da insediamenti edilizi nelle localita' denominate borgate Giardinetti, Carcaricola, Tor Vergata e Passo Lombardo, da individuarsi d'intesa con il comune di Roma.
4. A tal fine il comitato tecnico amministrativo soprassiede alla attuazione delle procedure di esproprio in relazione alle predette aree.
5. Ai fini della conservazione del patrimonio, il comitato e' autorizzato a procedere alla concessione in uso, per l'esercizio di attivita' agricole, dei terreni espropriati a coloro che comunque li coltivavano all'atto dell'esproprio, in via temporanea e comunque revocabile in qualsiasi momento per la realizzazione delle finalita' previste dalla presente legge.
6. La concessione non potra' avere durata superiore ad un anno agrario eventualmente rinnovabile e sara' subordinata al pagamento di un canone, fissato dall'ufficio tecnico erariale, che nella prima applicazione tenga anche conto del periodo decorso dalla data di passaggio di proprieta' dei terreni espropriati alla seconda Universita'.
7. Tutti gli atti posti in essere dal comitato tecnico amministrativo per la realizzazione della seconda Universita' di Roma sono esenti da ogni tributo.
Art. 5 Organici del personale docente e non docente
1. Nella prima applicazione della presente legge, per il funzionamento dei corsi di laurea della seconda Universita' di Roma sono assegnati i posti di ruolo di professore, di assistente e di personale non insegnante di cui alle allegate tabelle A e B.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i rispettivi consigli di amministrazione o in assenza i rispettivi comitati tecnici amministrativi, tenuto anche conto del numero degli studenti iscritti alle due Universita', saranno dettati i criteri per il passaggio, fatto salvo il consenso, dei posti di ruolo di ordinario e di assistente e dei rispettivi titolari dalla prima Universita' di Roma alla seconda Universita' di Roma.
3. I docenti di cui al precedente comma manterranno la titolarita' del loro corso presso la prima Universita' di Roma sino ad attivazione del corso assegnato presso la sede di destinazione. Il mantenimento di tale titolarita', sotto forma di comando, sara' tuttavia compatibile con la partecipazione dei docenti trasferiti a tutte le attivita' di allestimento della seconda Universita' di Roma.
4. Parimenti saranno dettati i criteri per il passaggio dei posti di ruolo del personale non docente e dei rispettivi titolari dalla prima alla seconda Universita' di Roma.
5. I posti di professore ordinario non ricoperti per passaggio entro il secondo anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge saranno messi a concorso per trasferimento.
6. Alla differenza di posti tra la previsione di cui alla allegata tabella A e il passaggio di professori di ruolo in applicazione del decreto di cui al secondo comma, si provvede mediante prelievo dai posti previsti nel decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.
7. In corrispondenza delle assegnazioni di cui al precedente primo comma i ruoli organici del personale non docente saranno incrementati, limitatamente alla differenza tra la previsione di cui alla tabella B, e i trasferimenti dei posti e del personale effettuati a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al precedente secondo comma.
Art. 6 Finanziamento
1. Il Consorzio di credito per le opere pubbliche e' autorizzato, anche in deroga alla legge istitutiva ed allo statuto, a concedere alla seconda Universita' di Roma mutui anche obbligazionali, fino al limite di lire 75.000 milioni in tre anni, a partire dall'anno 1979, per le spese di progettazione, costruzione, direzione dei lavori e collaudo delle opere per la realizzazione del complesso edilizio dell'Universita', nonche' al finanziamento dei programmi di costruzione ivi comprese le ulteriori spese eventualmente necessarie per l'acquisizione di aree e di edifici, le spese per l'urbanizzazione di terreni, per le attrezzature concomitanti ai lavori e per l'arredamento di base.
2. Agli oneri derivanti dagli incrementi dei ruoli organici del personale non docente di cui al precedente articolo 5, alle spese per il contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, alle spese per la ricerca scientifica, agli assegni di studio e ai contributi alle opere universitarie, nonche' alle spese di primo funzionamento ed all'installazione di eventuali strutture prefabbricate - previste come lotti funzionali del progetto generale - atte ad accelerare il processo di reale attivazione della nuova Universita', valutati per l'esercizio finanziario 1979 in lire 5 miliardi, si provvedera' mediante prelievo di una quota corrispondente dei mutui di cui al precedente comma.
3. I mutui di cui al primo comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra l'Universita' di cui alla presente legge e l'ente mutuante e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.
4. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire, per ciascun mutuo, dall'esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sara' stato contratto.
5. Le rate di interesse e ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, negli stati di previsione della spesa di detto Ministero.
6. Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti ivi compresa l'emissione delle obbligazioni di contro-partita, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.
Art. 7 Affidamento in concessione delle opere
1. La progettazione e l'esecuzione unitaria delle opere, anche per lotti funzionali, puo' essere affidata in concessione mediante apposita convenzione, a societa' a partecipazione statale o a consorzi di imprese.
2. La convenzione dovra' uniformarsi ad uno schema tipo, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dei lavori pubblici, che conterra' la disciplina generale del rapporto, con l'indicazione delle modalita' di gara e di contabilizzazione per le opere e per le forniture da appaltare, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.
3. L'affidamento in concessione dovra' avvenire con provvedimento motivato dell'Universita' sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.
4. Le societa' o i consorzi di imprese che parteciperanno alla gara dovranno fornire la dimostrazione della loro capacita' tecnica, finanziaria ed economica.
Titolo II. Universita' statale degli studi della tuscia
Art. 8 Istituzione
1. A decorrere dall'anno accademico 1978-79 e' istituita l'Universita' statale degli studi della Tuscia, con sede legale in Viterbo.
2. Essa e' compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9 Corsi di laurea
1. L'Universita' statale degli studi della Tuscia comprende i seguenti corsi di laurea:
1) corso di laurea in scienze agrarie;
2) corso di laurea in chimica;
3) corso di laurea in conservazione dei beni culturali con i seguenti indirizzi:
1) beni culturali archivistici e librari;
2) beni culturali architettonici, archeologici e dell'ambiente;
3) beni culturali mobili e artistici;
4) corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne.
Art. 10 Attivazione dei corsi di laurea
1. Con riferimento ad un programma pluriennale di finanziamenti e in relazione alle condizioni di funzionalita' scientifica e didattica e alle disponibilita' edilizie e di arredamento dell'Universita', documentate dal comitato tecnico-amministrativo di cui al successivo articolo 25, il Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo nazionale, provvedera' alla graduale attivazione dei corsi di laurea di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente articolo 9, costituendo a tal fine i relativi comitati ordinatori. I corsi di laurea saranno attivati sulla base della struttura dipartimentale.
2. I posti relativi ai docenti di ruolo da assegnare per l'attivazione dei corsi di laurea di cui al precedente comma sono prelevati da quelli previsti nel decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.
3. Le attribuzioni demandate ai costituendi consigli di dipartimento vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo, facenti parte di corsi di laurea corrispondenti o affini a quelli attivati.
4. I membri dei comitati ordinatori per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione e per due terzi vengono eletti dai professori ordinari di ruolo di tutti i corrispondenti corsi di laurea delle universita' statali o legalmente riconosciute secondo modalita' dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 11 Attivazione del corso di laurea in scienze agrarie
1. Il corso di laurea in scienze agrarie di cui al numero 1) del precedente articolo 9 e' attivato a decorrere dall'anno accademico 1979-80, nell'ambito della facolta' di agraria, a condizione che siano coperti i posti relativi agli insegnamenti previsti dall'ordinamento universitario per il primo anno del corso di laurea medesimo.
2. Le attribuzioni del consiglio di facolta' sono esercitate da un comitato ordinatore, costituito ai sensi del successivo articolo 26.