Provvidenze economiche nei riguardi del personale addetto ai servizi di controllo del traffico aereo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 luglio 1979 la tabella IV annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187, e' sostituita, a tutti gli effetti, dalla tabella allegata alla presente legge.2
Art. 2
1. Con la stessa decorrenza di cui al precedente articolo, ai sottufficiali dell'Aeronautica militare della categoria di governo, specialita' "Assistenti al traffico aereo" e al personale civile ad esaurimento dell'Aeronautica che svolgono mansioni di assistente controllore di traffico aereo, viene corrisposta l'indennita' mensile per il controllo dello spazio aereo nella misura prevista dalla tabella allegata alla presente legge per il primo grado di abilitazione.2
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 558 milioni, sara' fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno finanziario 1979 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto fino al 30 novembre 1979.1
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 agosto 1979
PERTINI
COSSIGA - RUFFINI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO