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Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374, concernente la corresponsione al personale civile e militare dello Stato, in attivita' di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici previsti dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, nonche' dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 409, recante provvidenze economiche nei riguardi del personale addetto ai servizi di controllo del traffico aereo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 180.112 milioni per l'anno 1979 ed in lire 180.224 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - PANDOLFI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO