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Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la concessione a favore dell'istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 2.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica".

Art. 2

1. All'onere di lire 800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per gli anni finanziari 1979 e 1980 mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - ANDREATTA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO