Disposizioni riguardanti alcune categorie di personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932.
2. Nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza che, entro il 31 dicembre 1979, maturino quattro anni di anzianita' di grado o una anzianita' complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, il termine di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932, e' prorogato fino al raggiungimento, da parte degli interessati, del limite di eta' previsto per il grado di tenente colonnello.
Art. 2
1. Modifica dell'articolo 27 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e delle tabelle n. 1 e n. 2 annesse alla legge stessa.
2. Il corso di istituto e gli esami previsti per i capitani del ruolo ordinario e del ruolo degli ufficiali medici di polizia, di cui rispettivamente alle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono aboliti.
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 27 della stessa legge in contrasto con il comma precedente sono abrogate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - ROGNONI - MORLINO - RUFFINI - REVIGLIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO