Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, stabilito dalla legge 29 marzo 1956, n. 288, e riportato nella tabella 1 allegata alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i singoli volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori sono rispettivamente fissati, con decorrenza 1 gennaio 1971, in 200 e 100.
Art. 2
1. Gli ufficiali ed i sottufficiali dei ruoli ordinari raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti dopo l'entrata in vigore delle leggi 13 dicembre 1965, n. 1366 e 20 dicembre 1966, n. 1116, e prima della entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano conseguito alcuna promozione successivamente all'approvazione delle leggi predette, sono valutati per l'avanzamento al grado superiore e se giudicati idonei sono promossi dal giorno precedente a quello del compimento dei limiti di eta' o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di eta' del grado rivestito prima della promozione.
2. I tenenti colonnelli del ruolo ordinario che entro il 31 dicembre 1979 cesseranno dal servizio per qualsiasi causa qualora abbiano maturato quattro anni di anzianita' di grado od un'anzianita' complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono fermi restando i limiti di eta' del grado rivestito prima della promozione.12
3. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai tenenti colonnelli cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1971.
Art. 3
1. Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1 gennaio 1971, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, e' riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera, attribuendo ad essi, in deroga all'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 408, la promozione al grado di maggiore con effetto dal compimento di sette anni di anzianita' di grado da capitano e comunque da data non anteriore al 5 agosto 1956.
2. Le promozioni saranno conferite dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio fermo restando i limiti di eta' del grado rivestito prima della ricostruzione della carriera.
3. I benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma, sono attribuiti a richiesta degli interessati.
4. I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1 gennaio 1971, conseguono l'avanzamento al grado di tenente colonnello dopo che siano stati promossi i pari grado del ruolo ordinario aventi uguale anzianita'. Se dichiarati idonei, vengono promossi con decorrenza dal giorno seguente a quello in cui sono stati promossi i predetti pari grado.
5. Nella prima applicazione della norma di cui al precedente comma, i maggiori del ruolo separato e limitato conseguono l'avanzamento al grado superiore dopo che sia stato promosso l'ultimo dei pari grado del ruolo ordinario iscritto nel quadro d'avanzamento a maggiore nell'anno 1968.
6. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.
Art. 4
1. Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario, o separato e limitato ed in servizio al 1 gennaio 1971 i quali non possono conseguire l'avanzamento al grado di tenente colonnello ai sensi del precedente articolo 3 perche' raggiunti dal limite di eta' o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che saranno deceduti, ove posseggano un'anzianita' complessiva di servizio di 30 anni compresa quella prestata nelle armi o corpi di provenienza sono valutati e, se giudicati idonei, promossi al grado di tenente colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del giudizio di inidoneita' o del decesso.
Art. 5
1. I tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, i quali abbiano maturato una anzianita' di grado o di servizio pari a quella dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario, di cui al secondo comma dell'articolo 2, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono valutati per l'avanzamento a colonnello in conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati per gli ufficiali del ruolo ordinario, prescindendo, fino al 31 dicembre 1976, dal possesso del requisito del comando.
2. La promozione e' conferita con effetto dal giorno precedente a quello del collocamento in congedo, fermo restando il limite di eta' del grado precedentemente rivestito.
3. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.
4. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche agli ufficiali cessati dal servizio dal 1° gennaio 1971.
5. Nei confronti degli ufficiali di cui ai commi precedenti, non si applica la disposizione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, estesa al personale militare con la legge 9 ottobre 1971, n. 824.
Art. 6
1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese agli ufficiali iscritti con il grado di capitano nel ruolo separato e limitato, gia' mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.
2. Gli ufficiali predetti, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, ricostruita la carriera conseguono l'avanzamento al grado superiore dopo che siano stati promossi i pari grado di ruolo ordinario aventi uguale anzianita'.
3. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento e per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione o che siano stati dichiarati idonei e non prescelti.
Art. 7
1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza arruolati in virtu' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa viene ricostruita la carriera secondo le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225 e 23 gennaio 1968, n. 22, riconoscendo il servizio prestato e l'anzianita' di grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza.1
2. Le stesse norme si applicano a favore dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.
3. I benefici conseguenti all'applicazione delle suddette norme sono attribuiti a richiesta degli interessati e con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio, fermo restando i limiti di eta' del grado rivestito prima della ricostruzione della carriera.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si estendono al personale delle suindicate categorie che sia cessato dal servizio ai soli effetti del trattamento di quiescenza.3
Art. 8
1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 7 si applicano anche agli ufficiali reclutati in base alla legge 26 gennaio 1942, n. 39, che non abbiano fruito di ricostruzione della carriera, riconoscendo l'anzianita' di grado posseduta nella forza armata di provenienza.
Art. 9
1. Nei confronti degli ufficiali di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 8 non si applica la disposizione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, estesa al personale militare con la legge 9 ottobre 1971, n. 824.
Art. 10
1. Le norme di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57, si applicano anche agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza comunque arruolati nel Corpo stesso, dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane.
Art. 11
1. Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 150 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 1595 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 ottobre 1974
LEONE
RUMOR - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI