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Interventi straordinari a sostegno delle attivita' teatrali di prosa

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In attesa della legge di riforma delle attivita' teatrali di prosa, lo stanziamento annuo di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, aumentato con legge 5 agosto 1975, n. 410, e con legge 13 aprile 1977, n. 141, e' ulteriormente aumentato di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1980. Sulla somma di lire 3.500 milioni, lire 500 milioni vengono erogate, limitatamente all'anno 1979 agli spettacoli di circo equestre di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, per l'effettuazione di spettacoli circensi qualificati sul piano artistico ed organizzativo.

Art. 3

1. All'onere di lire 10.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1979 e 1980 si provvede, quanto a lire 3.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento afferente alla voce "Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo", di cui all'elenco n. 6, e, quanto a lire 7.000 milioni, mediante riduzione del medesimo capitolo 6856 per l'anno finanziario 1980.

2. II Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA - D'AREZZO - PANDOLFI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO