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Rideterminazione dei contributi annui dello Stato in favore degli enti autonomi "La Triennale di Milano" e "La Quadriennale di Roma"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno finanziario 1979 il contributo annuo fissato dalla legge 31 ottobre 1967, n. 1081, a favore dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna" (Triennale di Milano), di cui al regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, e' elevato a lire 500 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 2

1. A decorrere dall'anno finanziario 1979 il contributo annuo fissato dalla legge 31 ottobre 1967, n. 1081, a favore dell'Ente autonomo "Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma", istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 2023, e' elevato a lire 300 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 4

1. All'onere di lire 685 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con i propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' E' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1980
PERTINI
COSSIGA - BIASINI -
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO