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Revisione dell'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 603, e' stabilito come segue:

  1. 1) marescialli maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 240 marescialli capi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 300 marescialli ordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 345 brigadieri e vicebrigadieri. . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2.170 appuntati e guardie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 17.171

Art. 2

1. Gli organici di cui all'articolo 1 sono raggiunti in un periodo di tre anni secondo la progressione indicata dalla tabella allegata alla presente legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 8.967 milioni in ragione di anno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario".

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1980
PERTINI
COSSIGA - MORLINO - LA MALFA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO