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Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali territoriali, dei loro consorzi nonche' di altri enti pubblici ed al cui finanziamento totale o parziale si provveda con fondi di cui all'articolo precedente) si applicano le disposizioni emanate in materia dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Restano salve le disposizioni per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Ente autonomo del porto di Trieste previste dall'articolo 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73 e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714.

Art. 3

1. Con effetto dall'esercizio 1980, la quota che ai sensi della legge 24 giugno 1966, n. 512, puo' essere impegnata per contributi pluriennali e' elevata da un terzo al 60 per cento.

2. I contributi pluriennali vengono stabiliti secondo un piano complessivo di utilizzazione dei fondi, formulato dalla commissione di cui all'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

3. Il piano fissa le priorita' degli interventi da effettuare e delle opere da realizzare.

4. Il piano e' reso pubblico e puo' essere rivisto annualmente.

Art. 4

1. All'onere di lire 20.300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - PANDOLFI - ROGNONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO