Aumento del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 gennaio 1980 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, fissato dall'articolo 8, lettera a), del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, in L. 1.500.000, successivamente elevato con legge 5 dicembre 1975, n. 703, di L. 100.000.000, e' ulteriormente aumentato di L. 500.000.000.
Art. 2
1. All'onere di L. 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 8 agosto 1980
PERTINI
COSSIGA - LAGORIO - PANDOLFI - SIGNORELLO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO