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Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per il periodo dal 1 luglio 1979 al 31 dicembre dello stesso anno, gli stipendi previsti dall'articolo 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, comunque corrisposti ai sensi della normativa vigente, sono maggiorati nella misura unica di L. 20.000 mensili lorde.

2. Dal 1 gennaio 1980 la tabella degli stipendi allegata alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Dal 1 luglio 1979, gli stipendi previsti dall'articolo 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e dal 1 gennaio 1980 quelli previsti dalla tabella allegata alla presente legge, comunque corrisposti ai sensi della normativa vigente, sono maggiorati nella misura unica di L. 93.132 mensili lorde.

4. Con la medesima decorrenza del 1 luglio 1979, la misura della indennita' integrativa speciale spettante al personale ferroviario in servizio, escluso quello delle qualifiche dirigenziali, e' ridotta di L. 90.152 mensili.

5. L'attribuzione delle nuove posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento con conservazione dell'anzianita' maturata nella classe stessa ai fini dei successivi aumenti.

6. Le maggiorazioni previste dal primo e dal terzo comma del presente articolo si corrispondono in quanto si corrisponde lo stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilita', sanzione disciplinare ed ogni altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio.

7. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla 13ยช mensilita', sul trattamento di quiescenza, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

8. La detrazione prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1975, n. 364, non e' applicabile al personale ferroviario in attivita' di servizio, compreso il personale dirigente, a decorrere dal 1 gennaio 1980.

Art. 2

1. Nei confronti dei dipendenti ferroviari cessati dal servizio con decorrenza successiva al 1 luglio 1979, titolari di pensione diretta a carico del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, l'incremento annuo lordo della pensione, determinato dalla maggiorazione di cui al terzo comma del precedente articolo 1, se, considerato virtualmente a se' stante, risulti inferiore all'importo annuo lordo di L. 865.460, deve essere integrato dalla somma necessaria a raggiungere tale importo.

2. La misura dell'indennita' integrativa speciale spettante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ai titolari di pensione diretta di cui al precedente comma, e' ridotta, a cura della competente direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.122. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

3. Nei casi di pensione di riversibilita' spettante agli aventi causa di dipendente deceduto in attivita' di servizio dopo il 30 giugno 1979, la disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica sulla pensione teorica che sarebbe spettata al dante causa.

4. In tal caso la pensione di riversibilita' va computata applicando sulla predetta pensione teorica le percentuali di riversibilita' di cui all'articolo 230 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

5. Ai titolari di pensioni di riversibilita' aventi causa dei dipendenti collocati in quiescenza posteriormente al 1 luglio 1979 o deceduti in attivita' di servizio dopo il 30 giugno 1979 la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.122 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al precedente secondo comma.

6. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi la predetta riduzione va effettuata proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascun compartecipe.

Art. 3

1. Il premio industriale corrisposto al personale ferroviario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145, e' esteso, con decorrenza 1 luglio 1979, con i criteri e le modalita' ivi previsti, al personale della carriera dirigenziale.

2. Per il periodo dal 1 luglio 1979 al 31 dicembre 1979, il premio in questione viene corrisposto sotto forma di assegno una tantum di L. 10.000 per ogni mese o frazione di mese di servizio.

3. Con decorrenza 1 gennaio 1980, si provvedera' alla revisione delle misure del premio industriale corrisposto al personale ferroviario, compresi i dirigenti, con decreto del Ministro dei trasporti previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, nel limite di spesa di L. 68.200 milioni annui.

Art. 4

1. Al personale ferroviario, escluso il personale dirigente, e' corrisposto un compenso una tantum di lire diecimila mensili per il periodo 1 luglio 1979-31 dicembre 1979.

2. Per il primo semestre 1980, a tutto il personale, compreso quello dei ruoli dirigenti, e' corrisposto un compenso una tantum di lire quindicimila mensili.

3. I compensi di cui ai commi precedenti sono attribuiti per ogni mese o frazione di mese di servizio.

Art. 5

1. Il soprassoldo per servizio notturno previsto dall'articolo 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato a L. 800, a decorrere dal 1 luglio 1979, ed a L. 1.100, a decorrere dal 1 luglio 1980.

Art. 6

1. Il punto A) dell'articolo 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito, con effetto dal 1 luglio 1979, dal seguente:
"A) soprassoldo per lavoro domenicale.
A tutto il personale ferroviario comunque chiamato a prestare servizio nelle giornate domenicali, viene corrisposto un soprassoldo di L. 5.400 qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla meta' dell'orario settimanale ragguagliato a giornata.
Il soprassoldo e' ridotto alla meta' per prestazioni di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto con un minimo di due ore.
Lo stesso trattamento compete al personale dei settori viaggiante, macchina e navi traghetto costretto per ragioni di servizio a rimanere nelle giornate domenicali assente dalla residenza o a bordo delle navi".
A decorrere dal 1 luglio 1980 il soprassoldo per lavoro domenicale e' elevato a L. 7.000.

Art. 7

1. Il compenso per assenza dalla residenza, attribuito ai sensi degli articoli 41 e 48 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale di macchina e di scorta treni e' maggiorato del 120 per cento per ogni ora di sosta compiuta dagli interessati nelle localita' estere di confine con l'Italia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facolta' di modificare tale maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei Paesi presso i quali vengono effettuate le suddette soste.

Art. 8

1. L'indennita' di pernottazione ed il relativo supplemento orario previsti dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a L. 800, a decorrere dal 1 luglio 1979, ed a L. 1.100, a decorrere dal 1 luglio 1980.

Art. 9

1. L'articolo 68 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito, con effetto dal 1 luglio 1979, dal seguente:
"A) Al personale del servizio lavori che presta servizio in tronchi e squadre aventi, nella propria giurisdizione, tratti coperti da galleria di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri e' corrisposto, a seconda della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nella propria giurisdizione, un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:
I. - Tratto coperto fino al 60 per cento della lunghezza
della linea di giurisdizione della squadra
con un minimo di metri 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 II. - Grande galleria dell'Appennino e tratto coperto
oltre il 60 per cento della lunghezza della linea
di giurisdizione della squadra . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000
Al dirigente del tronco compete il soprassoldo corrisposto al capo della squadra dello stesso tronco che percepisce il soprassoldo nella misura piu' elevata.
Nel conteggio dei tratti coperti al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria, non devono essere considerati tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 metri.
B) Al personale del servizio impianti elettrici e' corrisposto un soprassoldo di L. 500 per ogni giornata nel corso della quale abbia prestato servizio per la manutenzione degli impianti in gallerie di lunghezza superiore a 200 metri. Lo stesso trattamento compete al personale del servizio lavori addetto alla saldatura delle rotaie nelle gallerie di cui sopra.
C) Al personale dei servizi movimento e commerciale e del traffico che presta servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria o nelle stazioni sotterranee della metropolitana di Napoli e' corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 500.
D) Ai dipendenti che prestano servizio per tutta la durata dell'orario di lavoro nei locali sotterranei che presentano condizioni di particolare disagio ambientale, viene corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 500.
Il direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, stabilisce quali siano i locali sotterranei da considerare ai fini dell'attribuzione del soprassoldo".

Art. 10

1. A decorrere dal 1 luglio 1979 il compenso giornaliero, previsto dall'articolo 69 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato a L. 500.

Art. 11

1. L'articolo 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito, con effetto dal 1 giugno 1980, dal seguente:
"Al personale addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio viene corrisposto, per ogni chilometro virtuale di servizio di condotta, un compenso di percorrenza nelle seguenti misure:
VIAGGIATORI MERCI
Omnibus e
Locali Altri raccoglitori Altri
TV . . . . . . . . . . . . L. 20 18 40 28
Locom. Diesel. . . . . . . L. 12 10 22 16
Locom. TEcc; ALc; ALn. . . L. 10 9 20 14
Per i servizi di condotta sia viaggiatori che merci di andata e ritorno senza riposo fuori residenza ciascuna delle suddette aliquote viene aumentata di lire 7 per km/virtuale.
I locomotori isolati sono assimilati ai treni merci diversi dagli omnibus e raccoglitori.
Per i servizi di manovra l'indennita' di percorrenza viene corrisposta per km/reale, secondo le seguenti misure:
manovre TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30 con altri generi di trazione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 16".