Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Alle carriere del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previste dai quadri n. 1, con esclusione del personale rivestito di qualifica dirigenziale, e n. 2, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni ed allegati alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite le categorie e relativi profili professionali, risultanti dalle tabelle allegate al quadro n. 1 annesso alla presente legge.
2. L'inquadramento nelle singole categorie di cui al primo comma sara' disposto con riferimento alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, come risulta dall'allegato quadro n. 2 di equiparazione del personale, salvo quanto previsto ai successivi articoli 8 e 10 della presente legge.
3. In sede di primo inquadramento, ai dipendenti, che rivestiti di una qualifica cui sono pervenuti per concorso interno, bandito e definito nel periodo compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre 1978, vengono inquadrati in una categoria inferiore a quella in cui sarebbero stati inquadrati se non avessero partecipato al concorso stesso, e' concesso diritto di opzione, a domanda, fra l'inquadramento o nella categoria professionale assegnata per la qualifica posseduta al 30 settembre 1978 o in quella cui avrebbero avuto titolo per effetto della qualifica rivestita in precedenza al concorso.
4. La domanda stessa deve essere prodotta entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa del provvedimento di inquadramento disposto ai sensi e nei termini di cui al secondo comma del presente articolo.
5. Nei modi e nei termini previsti dal precedente comma, e' concesso diritto di opzione ai dipendenti che hanno ottenuto il cambio di qualifica nel periodo compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre 1978 ai sensi dell'articolo 48 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il provvedimento adottato a seguito della dichiarazione di opzione di cui ai precedenti commi e' irrevocabile.
Art. 2
1. Per ciascuna delle sottoindicate categorie di classificazione professionale del personale ferroviario, di cui al quadro n. 1 annesso alla presente legge, le attribuzioni sono definite dalle corrispondenti declaratorie:
2. Prima categoria - Operatore comune
Svolge attivita' manuali in tutti i settori di esercizio per l'espletamento delle quali e' sufficiente un periodo minimo di pratica, in via propedeutica.
Seconda categoria - Operatore qualificato
Svolge attivita' manuali ed esecutive con possesso di pratica di lavoro o delle prescritte abilitazioni.
Terza categoria - Operatore specializzato
Svolge attivita' esecutive che richiedono cognizione tecnica, pratica, amministrativa e qualificazione professionale, con autonomia operativa nei limiti di norme regolamentari e di procedure prefissate.
Quarta categoria - Tecnico
Svolge: a) attivita' esecutive di natura tecnico-pratica richiedenti preparazione professionale specializzata e con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme e dei regolamenti del proprio settore; b) attivita' amministrative, contabili o tecniche caratterizzate da particolari cognizioni professionali con autonomia operativa e responsabilita' diretta con facolta' di iniziativa nei limiti delle norme per la funzionalita' e regolarita' del servizio.
Quinta categoria - Tecnico superiore - Direttivo
Svolge attivita' amministrativa contabile o tecnica con funzioni di coordinamento e controllo richiedenti particolare preparazione, capacita' professionale e autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive particolari del proprio settore.
Sesta categoria - Coordinatore - Vice dirigente
Svolge: a) attivita' richiedente notevole esperienza di servizio e capacita' professionale, con discrezionalita' di poteri, con facolta' di decisione e con autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali del proprio settore; b) attivita' qualificata di studio, progettazione, ricerca, propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.
Settima categoria - Vice dirigente coordinatore
Svolge: attivita' specializzata di consulenza, studio, ricerca, propulsione, vigilanza e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno definiti i contenuti professionali essenziali dei singoli profili.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno essere soppressi profili professionali o istituiti nuovi profili nel rispetto del quantitativo globale di posti di organico previsti per la categoria cui trova collocazione il profilo di nuova istituzione.
Con lo stesso decreto verranno definiti anche i contenuti professionali essenziali del nuovo profilo ed i requisiti per l'immissione o il passaggio al profilo stesso, che non potranno, in ogni caso, essere inferiori a quelli generali previsti per la categoria nella quale il nuovo profilo trova collocazione.
Art. 3
1. Le assunzioni nei profili professionali iniziali delle categorie del personale ferroviario, come specificato nel quadro n. 3 annesso alla presente legge, avverranno esclusivamente per pubblico concorso, su base compartimentale per la prima, la seconda, la terza e la quarta categoria professionale, e su base nazionale per la quinta categoria.
2. Le assunzioni, di cui al primo comma, nei profili professionali delle categorie terza e quarta, sono disposte nella misura massima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili, fatta eccezione per i profili professionali del settore delle navi traghetto della terza categoria, per i quali le assunzioni possono essere disposte nella misura minima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili. Le assunzioni per la quinta categoria, nel profilo professionale di ispettore, sono disposte nella misura minima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili. Alla determinazione delle relative percentuali sara' provveduto con deliberazione del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
3. Nei pubblici concorsi per l'assunzione nei profili professionali iniziali del personale delle navi traghetto della quinta categoria, un sesto dei posti e' riservato al personale della quarta categoria, con quattro anni di anzianita' di effettivo servizio nel profilo professionale della categoria di provenienza, in possesso dei titoli speciali e di studio previsti per tale personale dal successivo articolo 4 della presente legge.
4. All'assunzione nella prima categoria - operatore comune - sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza di scuola elementare.
5. Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della terza categoria - operatore specializzato - e' prescritto il possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente. Per l'assunzione nel profilo professionale di infermiere e' richiesto, oltre al titolo di studio prescritto per la stessa categoria, l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
6. Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della quarta categoria - tecnico - e' prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico e' prescritto il possesso del diploma di infermiere professionale.
7. Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico, e' prescritto il titolo di studio di scuola media ed il possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria.
8. Per l'assunzione nel profilo professionale di ispettore della quinta categoria - tecnico superiore/direttivo - e' prescritto il possesso del diploma di laurea o di titolo equipollente, rilasciato da universita' o da altri istituti di istruzione superiore.
9. Per l'assunzione nei profili professionali iniziali del personale delle navi traghetto sono richiesti i titoli speciali e di studio di cui al successivo articolo 4 della presente legge.
Art. 4
1. Per l'assunzione nei profili professionali di ufficiale navale e di ufficiale di macchina del personale delle navi traghetto appartenente alla quinta categoria - tecnico superiore direttivo - e' prescritto il possesso di diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di abilitazione tecniconautica, rispettivamente, sezioni capitani e sezione macchinisti.
Per il profilo di ufficiale marconista, della stessa categoria di personale navigante, e' prescritto il possesso di diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto ovvero del diploma di istituto secondario di 2° grado, a corso quinquennale.
All'assunzione nei profili professionali iniziali del personale esecutivo delle navi traghetto, di coperta e di macchina, della terza categoria, operatore specializzato, sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza di scuola elementare.
Per l'assunzione nei profili professionali di quinta categoria - tecnico superiore direttivo - sono, inoltre, prescritti i seguenti titoli e requisiti:
2. Ufficiale navale, il titolo professionale di capitano di lungo corso, iscritto a matricola della marina mercantile;
Ufficiale di macchina, il titolo professionale di capitano di macchina, valido anche per le motonavi, iscritto a matricola della marina mercantile;
Ufficiale marconista, il certificato di prima classe radiotelegrafista per navi, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e non meno di un anno di navigazione effettiva come capo posto su navi le cui stazioni radio-telegrafiche siano classificate di prima o seconda categoria.3
3. Per i profili professionali di terza categoria, operatore specializzato, sono inoltre richiesti i seguenti titoli e requisiti:
4. Motorista, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria, la patente di meccanico navale di primo o secondo grado, iscritto a matricola della marina mercantile;
Elettricista, il diploma di elettricista rilasciato da scuola specialisti della Marina militare o da una scuola professionale oppure aver prestato quattro anni di servizio in uno stabilimento elettromeccanico con la qualifica di operaio elettricista, la immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di elettricista registrata alla matricola della marina mercantile e non meno di un anno di navigazione con la qualifica medesima;
Carpentiere, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di ascia prevista dall'articolo 280 del regolamento del codice della navigazione;
Marinaio, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria, con la qualifica di marinaio.3
5. Per il profilo professionale di carbonaio del personale delle navi traghetto, oltre al possesso della licenza elementare e' richiesta l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di carbonaio.
Art. 5
1. La facolta' di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come integrata dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, prorogata fino al 31 dicembre 1985 dall'articolo 7 della legge 1 agosto 1978, n. 448, sara' esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella stessa misura. Le unita' oltre organico previste da detta normativa possono essere attribuite, secondo le esigenze aziendali, alle categorie contenenti i profili professionali di prima assunzione.
2. Parimenti resta valido il disposto degli articoli 8 e 9 della legge 1 agosto 1978, n. 448.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti saranno banditi, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, concorsi nazionali o su base compartimentale, per ciascuna categoria professionale o per i singoli profili professionali o per gruppi di profili professionali.
4. Con la medesima procedura, e con determinate modalita', la facolta' di bandire concorsi puo' essere delegata caso per caso o per determinati profili professionali ai direttori compartimentali che la eserciteranno previo parere dei comitati d'esercizio.
5. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, verranno stabiliti il numero ed il tipo delle prove di esame e le relative modalita' di svolgimento. Non trovano applicazione per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato le disposizioni previste in materia per i concorsi di ammissione al pubblico impiego, che siano in contrasto con le disposizioni previste dal titolo II della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 6
1. Nella prima applicazione della presente legge e fermo restando il limite del contingente di posti di organico e del quantitativo di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, in attesa della determinazione degli organici di cui al quarto comma del presente articolo, in via transitoria, l'organico di ogni singola categoria del personale ferroviario di cui al quadro n. 1 annesso alla presente legge resta fissato come risulta al successivo quadro n. 4.
2. I posti di organico esistenti per le singole qualifiche all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti ai profili professionali corrispondenti sulla base della tabella di equiparazione allegata alla presente legge.
3. La dotazione organica cosi' definita non ha valore per i passaggi dall'una all'altra categoria fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della presente legge.
4. Con effetto dal 1 ottobre 1978, fermo restando il limite del contingente di posti di organico e del quantitativo di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, provvedera' con propri motivati decreti in relazione alle specifiche mansioni previste per i profili professionali ed alla nuova organizzazione del lavoro, alla prima determinazione dei quantitativi di posti per ciascuna categoria di cui al quadro 1 annesso alla presente legge e per ciascuno dei profili professionali risultanti dalle tabelle allegate al quadro stesso ed alla ripartizione dei contingenti di posti stabiliti per un medesimo profilo professionale, nel limite globale di spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo.
5. Il personale appartenente a profili professionali non di prima assunzione che risultera' eventualmente eccedente alla dotazione organica prevista in applicazione del quarto comma del presente articolo per il profilo professionale stesso, gravera' sulla categoria cui appartiene il profilo professionale di assunzione e sara' riassorbito nella misura del 50 per cento delle vacanze annue del profilo professionale di appartenenza.
Art. 7
1. Le facolta' di cui all'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, cosi' come risulta sostituito dall'articolo 12 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, e dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, sono esercitate dal Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, per ciascuna delle nove categorie del personale ferroviario, mediante spostamento di posti dall'uno all'altro dei profili professionali anche di categorie diverse.
Art. 8
1. Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti che per effetto dell'applicazione del precedente articolo 1 ottengono l'inquadramento nel profilo professionale di operaio qualificato verranno inquadrati con la stessa decorrenza del 1 ottobre 1978 nel profilo professionale di tecnico nel limite massimo di 15.500 posti, secondo i criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. Con lo stesso decreto ai fini di tale passaggio, saranno operate le necessarie variazioni dell'organico di cui al precedente articolo 6, primo comma, con spostamento di posti dalla terza alla quarta categoria e sara' fissata la ripartizione dei posti stessi fra i diversi settori di utilizzazione.
Art. 9
1. Il titolo IV dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso.
2. Sono altresi' soppresse tutte le altre norme dello stato giuridico che prevedono particolari conseguenze in funzione dell'attribuzione dei giudizi di qualificazione.
3. Non e' ammesso all'accertamento professionale per il passaggio alla categoria superiore il personale del settore degli uffici di tutte le categorie ed il personale appartenente a tutti i profili professionali della sesta categoria sottoposto a procedimento disciplinare per mancanza che comporti l'irrogazione di una sanzione piu' grave della multa ovvero per mancanza recidiva, nell'anno, di altra gia' punita con la multa, con esclusione, per il personale della sesta categoria dei settori dell'esercizio, delle mancanze configurate agli articoli 112 h) e 113 h) dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni. Non e' del pari ammesso all'accertamento professionale per il passaggio alla categoria superiore il rimanente personale sottoposto a procedimento disciplinare per mancanze che comportino l'irrogazione della retrocessione o sanzione piu' grave. La non ammissione ha luogo anche a seguito di procedimento penale salvo che il direttore del servizio personale disponga diversamente.
4. I dipendenti medesimi non sono esclusi dagli accertamenti professionali se, al momento in cui incorrono nei procedimenti suddetti, abbiano gia' iniziato le prove di accertamento, ma la deliberazione della promozione rimane sospesa se gli stessi sono sottoposti a procedimento disciplinare o penale, salvo, in questo ultimo caso, che il direttore del servizio personale disponga diversamente. Nel caso di proscioglimento da ogni addebito la promozione viene deliberata con la decorrenza, a tutti gli effetti, che sarebbe spettata normalmente, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.
5. In caso di esclusione dall'accertamento, i dipendenti vengono ammessi al primo accertamento professionale successivo alla chiusura del procedimento penale o disciplinare.
6. Qualora il procedimento penale o disciplinare si sia concluso con il proscioglimento da ogni addebito si da' corso alla deliberazione relativa al passaggio di categoria anche in soprannumero salvo riassorbimento con la decorrenza dell'accertamento professionale da cui i dipendenti erano stati esclusi.
7. La stessa procedura si applica nei confronti di dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione.
8. Nei confronti del personale appartenente alla settima categoria dei profili professionali di ispettore capo aggiunto, di ispettore capo r.e. e di ispettore capo superiore r.e., il giudizio di qualificazione e' ammesso ai soli fini della nomina a primo dirigente, in base alle vigenti norme.
9. E' ammesso il rapporto informativo nei confronti del personale in prova ai fini del conseguimento della nomina a stabile.
10. Con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, verra' stabilito il tipo ed il contenuto di tale rapporto informativo.
Art. 10
1. Per effetto del nuovo ordinamento giuridico del personale ferroviario, i sistemi di avanzamento per merito comparativo, per merito assoluto e mediante concorsi interni per esami previsti dallo stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal sistema del passaggio di categoria mediante accertamento professionale. Di conseguenza sono abolite tutte le disposizioni del precedente ordinamento che collegano determinati effetti ai sistemi di avanzamento sostituiti dal presente comma.
2. L'accertamento professionale di cui al precedente comma puo' consistere in esami di idoneita', abilitazioni, concorsi interni per esami - questi ultimi per i profili professionali di ispettore e ispettore principale - ed in altre forme di valutazione ritenute idonee e fissate nel decreto ministeriale che bandisce il concorso di avanzamento. Il passaggio dal profilo professionale di manovale ad uno qualsiasi della seconda categoria, con esclusione del profilo professionale di carbonaio, avviene al compimento del periodo di anzianita' minima prevista. La destinazione del dipendente ad uno dei profili professionali della seconda categoria avviene, senza alcun ulteriore accertamento professionale, sulla base delle esigenze aziendali discrezionalmente valutate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, tenute presenti le caratteristiche di utilizzazione nel profilo professionale di manovale. Il passaggio dal profilo professionale di carbonaio a quello di ingrassatore, da quello di ispettore a quello di ispettore principale avviene, senza alcun ulteriore accertamento professionale, all'atto del compimento dell'anzianita' minima prevista. I contenuti e le modalita' relativi all'accertamento professionale, in relazione a ciascun profilo saranno definiti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
3. Il passaggio da una categoria professionale inferiore ad altra superiore e' ammesso nel limite dei posti disponibili in ciascun profilo professionale della stessa categoria superiore secondo le indicazioni contenute nel quadro n. 5 annesso alla presente legge, subordinatamente al possesso dell'anzianita' minima prevista, all'accertamento professionale, al conseguimento di eventuali, previste abilitazioni e al possesso dei requisiti fisici prescritti. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 OTTOBRE 1981, N. 564.
4. Nei casi di passaggio di categoria senza accertamento professionale non potra' essere attribuita decorrenza giuridica anteriore al 1 ottobre 1978. Nei casi di passaggio di categoria conseguente ad accertamento professionale, sara' attribuita la decorrenza giuridica coincidente con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito.
5. Esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'anzianita' prevista per l'ammissione all'accertamento professionale per il passaggio ad uno qualsiasi dei profili della terza categoria, e' valutata a tutti i dipendenti inquadrati, per effetto della presente legge, in uno dei profili professionali della seconda categoria, l'anzianita' maturata nella qualifica posseduta anteriormente all'inquadramento.
6. Agli stessi fini, al personale che in sede di primo inquadramento si avvale della facolta' di opzione di cui al terzo e al quinto comma dell'articolo 1 della presente legge, l'anzianita' maturata nella qualifica precedente al 30 settembre 1978 e' riconosciuta come maturata nella qualifica per la quale si esercita la facolta' di opzione.
7. Non e' consentito il passaggio dalla 4ª categoria alla 5ª nei profili professionali del personale delle navi traghetto.
8. In fase di prima applicazione i requisiti e le condizioni per i passaggi da un profilo professionale ad uno di categoria superiore sono regolati dalle disposizioni contenute nel presente articolo e dalle indicazioni riportate nel predetto quadro n. 5.
9. Successivamente, in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno essere stabilite le modalita' per il passaggio da un profilo professionale ad uno di diverso settore di categoria superiore, fermi restando i limiti di anzianita' minima previsti per i passaggi da categoria inferiore a categoria superiore indicati nel quadro n. 5 annesso alla presente legge.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno determinati i criteri e le modalita' per l'effettuazione dei passaggi da un profilo ad un altro nell'ambito della medesima categoria. In ogni caso i profili di ispettore - ispettore principale possono essere conseguiti esclusivamente mediante accertamento professionale consistente in concorso interno per esame, con esclusione del passaggio dal profilo professionale di ispettore a quello di ispettore principale, che avverra' secondo le indicazioni contenute nel quadro 5 annesso alla presente legge.
11. La qualifica di capo squadra manovali e' conservata come profilo professionale ad esaurimento ai fini dell'inquadramento. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tale profilo professionale ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianita' minima prevista, il profilo professionale di operaio.
12. La qualifica di assistente viaggiante e' conservata come profilo professionale ad esaurimento ai fini dell'inquadramento. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tale profilo professionale ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale, al quale possono partecipare prescindendo dall'anzianita' minima prevista, il profilo professionale di conduttore.
13. Le qualifiche di assistente capo, gestore capo, gestore di la classe, limitatamente ai titolari di impianto, sono conservate come profilo professionale ad esaurimento, ai fini dell'inquadramento nella quarta categoria istituita con la presente legge. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tali profili professionali ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale, al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianita' minima richiesta, i profili professionali di capo gestione e di capo stazione.
14. Le qualifiche di applicato capo e infermiere capo sono conservate come profili professionali ad esaurimento ai fini dell'inquadramento nella quarta categoria istituita con la presente legge. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tali profili professionali ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianita' minima richiesta, il profilo professionale di segretario.
15. In via transitoria, nelle graduatorie di avanzamento formate per i posti disponibili dal 10 luglio 1978 al 30 settembre 1978, in base alle norme della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, verranno inseriti, mediante formazione di apposita graduatoria, i dipendenti ferroviari in possesso dei prescritti requisiti al 31 dicembre 1978, ai quali nel caso di conseguimento di promozione verranno attribuite decorrenza giuridica ed economica 1 gennaio 1979. In deroga a quanto previsto dal presente comma resta valido il disposto di cui all'articolo 12 della legge 1 giugno 1977, n. 276.
16. In via transitoria i vincitori e gli idonei dei concorsi interni, banditi entro il 30 settembre 1978 e non ancora definiti a tale data, per numero limitato di posti o con graduatoria ad esaurimento, vengono inquadrati nelle categorie e nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche per le quali hanno concorso secondo il quadro di equiparazione della presente legge.
17. Ai fini del calcolo dell'anzianita' restano in vigore le norme di cui al penultimo comma dell'articolo 77 della legge 26 marzo 1958, n.
18. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 8 della legge 17 agosto 1974, n. 396.
19. Agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, operano le promozioni a qualsiasi qualifica ferroviaria aventi decorrenze giuridiche comprese entro il 1 ottobre 1978.
20. Per la formazione ed il miglioramento professionale dei dipendenti, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' tenuta ad osservare il disposto dell'articolo 55 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine non trovano applicazione le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11
1. La decorrenza delle promozioni da attribuire agli idonei dei concorsi interni per le qualifiche di cui al quadro 7 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni, conclusi in data anteriore ai 7 dicembre 1976, deve coincidere con tale data, limitatamente alle disponibilita' ad essa riferite quando la immissione nelle funzioni non sia avvenuta anteriormente al 7 dicembre 1976.
2. Nei casi previsti dal precedente comma gli effetti economici decorrono dalla data fissata per l'effettiva immissione nelle funzioni.
3. Ai vincitori dei concorsi interni, gia' effettuati od ancora in via di svolgimento, banditi ai sensi dell'articolo 111, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni, per l'avanzamento alla qualifica di ispettore e' attribuita, nella stessa qualifica, ai soli effetti giuridici, la decorrenza prevista dall'articolo 16, penultimo comma, del succitato decreto, salve le posizioni piu' favorevoli eventualmente acquisite. Il disposto di cui al presente comma, relativamente alla qualifica di ispettore, si applica anche ai vincitori del concorso bandito ai sensi dell'articolo 13 della legge 17 agosto 1974, n. 396.