Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associazioni d'Arma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il limite massimo di lire 170 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'Arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 26 novembre 1969, n. 931, e' elevato a lire 300 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1979.
Art. 2
1. All'onere di lire 130 milioni annue, derivante dall'applicazione della presente legge, per gli anni 1979 e 1980 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1979 e 1980.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - LAGORIO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI