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Aumento dell'assegnazione annua alla Discoteca di Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In attesa di un organico provvedimento legislativo diretto al riordinamento della istituzione, l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento della Discoteca di Stato, prevista dalla legge 11 maggio 1967, n. 367, viene elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 200 milioni.

Art. 2

1. All'onere annuo di lire 160 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede a carico del capitolo 1535 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1980 e mediante riduzione dello stesso capitolo 1535 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1981 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1981
PERTINI
FORLANI - BIASINI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI