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Aumento dell'assegnazione annua alla Discoteca di Stato e concessione alla medesima di un contributo straordinario

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'assegnazione annua di cui alla legge 4 febbraio 1958, n. 27, e all'articolo 14 della legge 23 giugno 1961, n. 520, destinata alle spese per la gestione della Discoteca di Stato e' elevata, con decorrenza dall'anno finanziario 1966, da lire 22.500.000 a lire 40.000.000.1

2. E' inoltre autorizzata, per le medesime finalita', una assegnazione straordinaria di lire 26.300.000.

Art. 2

1. All'onere di lire 17.500.000, derivante dall'applicazione del primo comma del precedente articolo per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967 si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

2. All'onere di lire 26.300.000 di cui al secondo comma del precedente articolo si fara' fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, per lire 17.500.000, con riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 413 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 e, per lire 8.800.000, con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 418 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo luglio-dicembre 1964.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 maggio 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE