Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La lettera c) dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, e' sostituita dalla seguente:
"c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita".
Art. 2
1. L'articolo 1-bis della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, e' sostituito dal seguente:
"Nei bambini ciascuna dose e' eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomelitico orale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 aprile 1981
PERTINI
FORLANI - ANIASI
Visto, il Guardasigilli: SARTI