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Norme integrative della legge 1 aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 46 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' aggiunto il seguente comma:
"Fino a quando non sara' attuato il punto IV dell'articolo 36, per gli accertamenti di cui al primo comma, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri corpi di polizia o delle forze armate".

Art. 4

1. Il riferimento, di cui all'articolo 44 della legge 10 aprile 1981, n. 121, all'articolo 47 della stessa legge, e' esteso agli articoli 52 e 55.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - ROGNONI - LAGORIO - FORMICA - LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA