Norme per il riordinamento della indennita' mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, che si trovino in analoghe condizioni di impiego, spettano in ogni tempo le stesse competenze accessorie specificamente connesse all'espletamento dei servizi di istituto; con riferimento agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con esclusione in ogni caso dell'indennita' di servizio speciale e della indennita' speciale di pubblica sicurezza la disposizione predetta si applica ai funzionari di pubblica sicurezza.
2. L'indennita' mensile per servizio di istituto, risultante dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' determinata nelle misure fissate nelle annesse tabelle 1 e 2, ferma restando la quota pensionabile di lire quindicimila.
3. Con effetto dal 1 luglio 1970 l'indennita' suddetta esclude l'attribuzione di quella di impiego operativo di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 192, e successive modificazioni.
4. Con effetto dalla stessa data del 1 luglio 1970, l'indennita' di cui al secondo comma non e' cumulabile, salva l'opzione per il trattamento piu' favorevole, con quelle di aeronavigazione e di volo, con l'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, e successive modificazioni, con il premio speciale di cui all'articolo 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e successive modificazioni, con l'assegno mensile di cui alla legge 7 novembre 1961, n. 1162, e successive modificazioni, con l'indennita' di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1441, e con il premio industriale di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 29; al personale gia' in godimento dei trattamenti predetti e' corrisposta l'eventuale differenza tra la misura dell'aumento dell'indennita' di cui al secondo comma disposto con la presente legge e i trattamenti predetti.
5. Le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernenti il personale dei reparti di aerei leggeri ed elicotteri dell'Esercito si applicano agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza in possesso dei brevetti militari di pilota, osservatore e specialista.
Art. 2
1. Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica comandati a prestare servizio presso enti addestrativi, comandi ed altri enti dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernenti il servizio presso gli enti addestrativi, i comandi, enti e reparti di minore impegno operativo.
Art. 3
1. L'indennita' di servizio penitenziario spettante al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e' fissata, a decorrere dal 1 luglio 1970, nella misura stabilita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.
2. Tale misura e' pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.
Art. 4
1. Il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' ridotto, per l'anno 1970, a lire 4 miliardi. A partire dall'anno finanziario 1971 il fondo stesso e' fissato nell'importo annuo di lire 500 milioni.3
Art. 5
1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 e delle allegate tabelle 1 e 2 della presente legge, valutato per l'anno 1970 in lire 12.670.000.000, si provvede: per lire 6 miliardi con l'economia risultante dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 4, per lire 2 miliardi e 520.000.000 con i fondi gia' stanziati sul bilancio del Ministero della difesa per l'applicazione della legge 27 maggio 1970, n. 365, e per lire 4.150.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1970.
2. All'onere a carico dell'esercizio 1971, valutato in lire 45.800.000.000, si provvede: per lire 9.500.000.000 con la economia risultante dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 4; per lire 9 miliardi e 700 milioni con i fondi gia' stanziati sul bilancio del Ministero della difesa per l'applicazione della legge 27 maggio 1970, n. 365, e per lire 26.600.000.000 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1971.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 e della allegata tabella 3 della presente legge, valutato per l'anno 1970 in lire 282.249.590, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli nn. 1168 e 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1970, rispettivamente per lire 252.249.590 e per lire 30.000.000.
2. All'onere a carico dell'esercizio 1971 valutato in lire 564.499.180 sara' provveduto mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli nn. 1164, 1168, 1170 e 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1971, rispettivamente per lire 100.000.000, per lire 114.499.180, per lire 100.000.000 e per lire 250.000.000.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO - FERRARI AGGRADI -
GIOLITTI - TANASSI
- REALE - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE