Modifiche al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, sono sostituiti dai seguenti:
"La denominazione di "tonno" e' riservata esclusivamente ai tonnidi delle specie seguenti:
Thunnus Thynnus;
Thunnus Alalunga;
Thunnus Albacares;
Thunnus Obesus;
Thunnus Maccoyi;
Thunnus Tongol;
Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis.
La specie "Thunnus Thynnus" puo' anche essere denominata "tonno rosso".
La denominazione di "tonnetto" e' riservata alle specie seguenti:
Euthynnus Alletteratus;
Euthynnus Affinis;
Euthynnus Lineatus;
Sarda Sarda".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - MARCORA - CAPRIA - MANNINO - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA