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Provvedimenti a favore dei circhi equestri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e' stanziato, a partire dall'esercizio finanziario 1981, un fondo speciale annuo di lire 1.000 milioni per la concessione di contributi agli esercenti dei circhi equestri, le cui attivita' debbono rispondere ai canoni della tradizione circense.

2. Nell'assegnazione dei contributi si terra' particolarmente conto del numero di rappresentazioni effettuate nel corso dell'anno, della loro qualita' artistica e spettacolare, del personale artistico e tecnico impiegato, del numero di spettatori che hanno assistito alle rappresentazioni in rapporto alla capienza dei singoli circhi, del numero di citta' visitate, di eventuali tournees all'estero.

3. I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

4. Una quota fino alla concorrenza massima del 10 per cento del fondo di cui al primo comma puo' essere destinata ad iniziative tese a finalita' educative e agli impegni connessi alla strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita'.

Art. 2

1. All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1982
PERTINI
SPADOLINI - SIGNORELLO - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA