Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente
Testo vigente
Titolo I. Esami di abilitazione e concorsi
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Abilitazione all'insegnamento ed accesso ai ruoli del personale docente ed educativo
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, del personale educativo delle istituzioni educative statali, avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali nonche', per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove gia' posseduto. Qualora sia richiesto tale titolo, le prove scritte e orali dei concorsi hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti. Tale funzione e' mantenuta sino al secondo anno successivo alla scadenza del quadriennio previsto dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ai fini della valutazione dei risultati della sperimentazione organizzativa e didattica nelle universita', termine entro il quale saranno definite, con apposito provvedimento legislativo, nuove procedure per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso le predette universita'.
2. Coloro i quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione.
3. I concorsi sono indetti con frequenza biennale. Ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento, i concorsi sono indetti anche quando non vi sia disponibilita' di cattedre o posti. Ai medesimi fini l'ammissione ai concorsi e' disposta a prescindere dal limite di eta'.
4. Sino al termine di cui al precedente primo comma, ove sia prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi, oltre ai candidati gia' forniti del predetto titolo, anche quelli forniti soltanto del titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione. Ove non sia prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi i candidati forniti del titolo di studio valido per l'accesso diretto all'insegnamento cui si riferisce il concorso.
5. Per le classi di concorso per le quali e' prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto, per gli effetti di cui ai precedenti primo e quarto comma, dei titoli professionali medesimi in luogo del titolo di studio.
6. L'accertamento dei titoli di cui al comma precedente, qualora non sia gia' avvenuto, e' operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.
7. Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati, sentita la commissione sindacale costituita rispettivamente presso il Provveditorato agli studi o presso l'ufficio scolastico regionale o interregionale, in relazione al 50 per cento delle cattedre o posti che si preveda siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.
8. I concorsi sono indetti dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e si svolgono in sede regionale o provinciale a seconda che trattisi di classi di concorso riguardanti, rispettivamente, gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore e le scuole medie. Nel caso in cui, per le classi di concorso relative a discipline di particolare specializzazione, si abbia un numero limitato di candidati, il concorso puo' essere svolto a livello interregionale affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente. I concorsi per il reclutamento del personale docente della scuola materna e della scuola elementare, nonche' del personale educativo delle istituzioni educative statali, sono svolti sempre in sede provinciale.
9. I sovrintendenti scolastici regionali ed interregionali si avvalgono della collaborazione dei provveditori agli studi. Resta ferma comunque la competenza di questi ultimi per i concorsi relativi alla scuola materna e alla scuola elementare, nonche' per quelli relativi al reclutamento del personale educativo.
10. I concorsi sono indetti almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico, da cui decorreranno le nomine dei vincitori, sia per le cattedre o posti disponibili negli istituti e scuole sia per i posti disponibili nelle dotazioni organiche aggiuntive di cui al successivo articolo 13.
11. In relazione al numero delle cattedre e dei posti previsti dai bandi di concorso non sono assegnabili ai trasferimenti da altra regione o provincia altrettante cattedre o posti disponibili nell'ambito regionale o provinciale.
12. Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
13. Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ad eventuali modifiche, integrazioni ed accorpamenti delle classi di abilitazione all'insegnamento secondario ed artistico e delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata, anche allo scopo di prevedere titoli di studio ed insegnamenti precedentemente non esistenti.
14. Tra i titoli di studio riconosciuti validi ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale saranno previsti anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i programmi di detti corsi straordinari debbono essere approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 2 Prove e modalita' di svolgimento dei concorsi
1. I concorsi constano di una o piu' prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale.
2. Sara' stabilita piu' di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda piu' insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
3. Ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale e' finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 419.
4. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
5. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonche' i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
6. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 40 per le prove scritte, grafiche o pratiche 40 per la prova orale e 20 per i titoli.
7. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
8. Sino al termine di cui al primo comma del precedente articolo 1, i candidati che abbiano superato la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano gia' abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
9. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si da' luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
10. La graduatoria di merito e' compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova, orale e nella valutazione dei titoli.
11. Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso nonche' delle cattedre o posti che risultino eventualmente disponibili dopo i trasferimenti nell'anno scolastico cui si riferiscono le nomine.
12. L'assegnazione della sede e' disposta, con riferimento sia alle cattedre o posti disponibili negli istituti o scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive, secondo l'ordine della graduatoria, tenuto conto delle aspirazioni dei candidati.
13. La graduatoria conserva validita' per due anni, ai fini della copertura dei posti che, entro tale termine, si rendano disponibili.
14. L'anno di formazione e' svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilita' risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attivita' istituzionali, ivi comprese quelle previste dal successivo articolo 14.
15. Durante tale anno, per i docenti di nuova nomina, il Ministro della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le universita' e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.
16. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validita' e' richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
17. In relazione al periodo di validita' della graduatoria di merito, di cui al precedente tredicesimo comma, ed alle nomine da disporre successivamente, l'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine medesime.
18. L'anno di formazione e' valido come periodo di prova.
19. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attivita' svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere ai fini di cui all'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Restano ferme le restanti disposizioni di cui all'articolo 58 e quelle dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
20. Il disposto di cui dal precedente comma non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.
Art. 3 Composizione delle commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici, nominate rispettivamente, a seconda delle competenze stabilite dal precedente articolo 1, dal Ministro della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale ed interregionale e dal provveditore agli studi, sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, i quali ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non puo' essere, di regola, conferita al medesimo docente per piu' di due volte immediatamente successive nella medesima sede.
3. Per le classi di concorso relative a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina puo' essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove cio' non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola.
4. I presidenti sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali o dai provveditori agli studi fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo e ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
5. Modalita' analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da uni direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo.
6. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni, di cui ai precedenti primo e quarto comma, sono integrate, seguendo le medesime modalita' di scelta, con altri tre componenti, di cui uno puo' essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
7. In tal caso esse si costituiscono in sottocommissioni, alle quali e' preposto il presidente della commissione originaria che a sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite.
8. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.
Art. 4 Norme ulteriori per la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, emana le disposizioni necessarie per la presentazione delle domande da parte dei docenti che aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi.
2. In caso di impossibilita' di procedere ai sensi del precedente articolo si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Art. 5 Esoneri e compensi
1. I presidenti ed i componenti le commissioni giudicatrici, di cui al precedente articolo 3, sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento del concorso.
2. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai membri delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione e dei concorsi di cui al presente titolo nonche' dei concorsi di reclutamento del personale ispettivo e direttivo di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, vengono corrisposti i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente e' determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.
Art. 6 Commissione sindacale presso gli uffici scolastici regionali ed interregionali
1. Presso ciascun ufficio scolastico regionale ed interregionale si costituisce una commissione sindacale con i criteri di composizione e di funzionamento previsti dall'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici dalla presente legge.
Art. 7 Accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica
1. L'accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti educatrici di cui all'articolo 56 della presente legge, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione del titolo di studio, ove richiesto, e dei titoli artistico-professionali.
2. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o didattico-artistica, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
3. L'anno di formazione e' valido come periodo di prova.
4. L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di
musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, avviene mediante concorsi per titoli ed esami.
5. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di prova.
6. I concorsi sono indetti con frequenza biennale.
7. Le cattedre o posti da mettere a concorso ai sensi dei precedenti primo e quarto comma sono determinati in relazione al numero delle cattedre o posti che si prevede siano vacanti o disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuarsi le nomine.
8. I concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della pubblica istruzione e possono essere svolti in forma decentrata, di norma a livello interregionale, a seconda del numero dei posti da mettere a concorso.
9. Agli adempimenti relativi ai concorsi decentrati il Ministero della pubblica istruzione provvede valendosi della collaborazione di un sovrintendente scolastico delle regioni interessate, estratto a sorte.
10. I concorsi sono indetti almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori.
11. Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi.
12. Espletate le operazioni di assegnazione definitiva di sede al personale immesso in ruolo agli effetti della presente legge, entro i 90 giorni successivi e' indetto il primo concorso secondo le modalita' di cui ai precedenti commi. Per i posti del personale direttivo e per le cattedre e i posti relativi ad insegnamenti dei ruoli di cui al presente articolo, per i quali non si debba provvedere all'immissione in ruolo o all'assegnazione definitiva di sede, il concorso viene indetto entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
13. Le norme in vigore relative all'accesso ai ruoli del personale contemplato dal presente articolo sono abrogate.
Art. 8 Prove e modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica, di danza e dei Conservatori di musica
1. I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma del precedente articolo constano di una o piu' prove scritte, scritto-grafiche o pratiche, in relazione agli specifici insegnamenti e di una prova orale.
2. Ciascuna prova scritta, scritto-grafica o pratica e' finalizzata all'accertamento della preparazione culturale e delle capacita' professionali.
3. La prova orale e' finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento nonche' sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e sull'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e successive disposizioni applicative.
4. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi dal quinto al ventesimo dell'articolo 2 della presente legge.
5. I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica e delle. Accademie nazionali di arte drammatica e di danza constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare la preparazione culturale e l'attitudine del candidato all'esercizio della funzione direttiva nei Conservatori di musica e nelle predette accademie.
6. Per quanto riguarda le modalita' di svolgimento dei concorsi, gli orientamenti programmatici per le prove di esame e i titoli valutabili si applicano le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Art. 9
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge, nominate dal Ministro della pubblica istruzione, sono presiedute da un direttore di ruolo o, in mancanza, da un docente di ruolo del medesimo istituto, incaricato della direzione da almeno tre anni, e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.
2. I presidenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma precedente sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
3. I docenti componenti sono scelti per sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle predette commissioni giudicatrici non puo' essere, di regola, conferita al medesimo docente per piu' di due volte immediatamente successive nella medesima sede.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 5 della presente legge.
5. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono presiedute da un professore universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico centrale ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente.
6. Il presidente e' scelto per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
7. Ai fini di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della presente legge.
8. Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina puo' essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove cio' non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola.
Art. 10 Personale assistente delle Accademie di belle arti non di ruolo
1. Per il personale assistente delle Accademie di belle arti non di ruolo sono abrogate le norme di assunzione previste dalla legge 11 ottobre 1960, n. 1178. Ad esso si applicano le medesime disposizioni previste per il personale docente.
Art. 11 Norma di rinvio
1. Per il reclutamento del personale docente ed assistente delle istituzioni scolastiche aventi particolari finalita' si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.
Titolo II. Dotazioni organiche del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e modifiche di disposizioni varie connesse con il precariato
Art. 12 Dotazioni organiche
1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e della scuola elementare, nonche' le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola media e le dotazioni organiche dei ruoli nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono definite secondo le disposizioni vigenti.
2. Ciascuna sezione di scuola materna e' costituita con un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10, per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps.
3. La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e' calcolata aggiungendo anche i posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro bambini portatori di handicaps.
4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, di tempo pieno, di attivita' integrative, di libere attivita' complementari e di attivita' di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio. I posti di libere attivita' complementari sono costituiti con quindici ore di insegnamento.
5. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attivita' complementari.
6. Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicaps della scuola materna, elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di handicaps.
7. La rideterminazione dei posti di cui al presente comma, esclusi quelli relativi agli alunni portatori di handicaps, non puo' comportare, in ciascuna provincia, un aumento del numero dei posti stessi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Per la scuola media la ripartizione dei posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, e' effettuata secondo la procedura ed i criteri previsti dall'ottavo comma del successivo articolo 13.
9. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano con riferimento al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.