Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente
Testo vigente
Art. 59 Modalita' per l'assegnazione della sede e per l'utilizzazione del personale immesso in ruolo
1. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalita' per l'assegnazione della sede al personale immesso in ruolo per effetto delle disposizioni contenute nel precedente titolo III, nonche' per l'utilizzazione del personale che risultasse eventualmente in soprannumero.
2. L'assegnazione della sede puo' essere disposta anche prima delle decorrenze previste dai rispettivi articoli della presente legge, qualora venga a determinarsi disponibilita' di posti dopo aver assegnato la sede alla categoria a cui spetta a tal fine la precedenza.
3. Nei casi in cui i docenti ai quali va assegnata la sede non siano inclusi nelle graduatorie di conferimento degli incarichi, essi saranno inseriti nelle predette graduatorie secondo i criteri di valutazione di titoli previsti per l'anno in cui sono state formate le graduatorie medesime.
4. Le precedenze previste dal titolo III per l'assegnazione della sede al personale immesso in ruolo operano tra le diverse graduatorie da compilare distintamente per le varie categorie.
5. Per gli insegnanti immessi nei ruoli della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, l'utilizzazione e' disposta ai sensi dell'articolo 14 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
6. Per il personale docente delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica la utilizzazione e' disposta anche in cattedre o posti di materie affini, ivi compresi gli insegnamenti dei corsi speciali, delle scuole libere del nudo e dei corsi straordinari.
Art. 60 Competenze in materia di nomina
1. I provvedimenti di nomina e quelli conseguenti di assegnazione della sede sono adottati dai provveditori agli studi anche nei confronti degli insegnanti appartenenti ai ruoli nazionali.
2. I provvedimenti di cui al comma precedente, e gli atti da essi presupposti, sono definitivi.
Art. 61 Categorie speciali
1. Gli insegnanti non vedenti che siano immessi in ruolo ai sensi della presente legge o a seguito di concorsi ordinari, o ancora in attesa di sede definitiva, hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede.
2. Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601, e dall'articolo 9 della legge 29 settembre 1967, n. 946, la presenza dell'assistente del docente non vedente e' facoltativa.
3. Nei concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a concorso - e comunque non meno di due posti - e' riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali.
4. Ai fini dell'applicazione ai docenti non vedenti delle disposizioni di cui agli articoli 27, 31 e 38, il requisito del servizio nel periodo in essi indicato, e' ridotto a 90 giorni, anche non continuativi.
5. Sono da considerare non vedenti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 29 settembre 1967, n. 946.
6. Il beneficio di cui al primo comma si applica anche agli insegnanti con rene artificiale, per i comuni in cui esiste il servizio di emodialisi e per i comuni viciniori, nonche' agli insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori.
Art. 62 Modelli viventi
1. Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato giuridico del personale non docente non di ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento e all'orario di servizio, in luogo delle quali si applicano le disposizioni vigenti per tale categoria di personale. In materia di assenza e congedi si applicano le disposizioni riferibili alla natura dell'incarico della nomina e non alla retribuzione oraria di servizio.
2. L'adeguamento del trattamento economico dei modelli viventi avviene in corrispondenza e in proporzione dei miglioramenti conseguiti dal personale non docente della carriera ausiliaria della scuola. La retribuzione e' corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle condizioni previste per il restante personale non docente, per un importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali conferite per incarico.
Art. 63 Norme per il personale assegnato a particolari compiti
1. Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato nell'anno scolastico 1981-1982, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, presso le Regioni o altri enti locali, nonche' il personale medesimo gia' in servizio nei soppressi patronati scolastici nelle Regioni e province a statuto speciale che non abbiano gia' provveduto a farlo transitare nei propri ruoli, puo' ottenere a domanda il passaggio nei ruoli dell'ente locale territoriale o della Regione che lo richieda.
2. Le Regioni, comprese quelle a statuto speciale nonche' le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro attribuzioni statutarie, provvederanno con propria legge a disciplinare i passaggi di cui al comma precedente, salvaguardando, in ogni caso, le posizioni economiche gia' acquisite.
3. Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato ai sensi del predetto decreto n. 417 a prestare servizio presso amministrazioni statali o pubbliche, con esclusione delle universita', o collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, puo' ottenere, a domanda, il passaggio nei ruoli dell'amministrazione presso cui presta servizio in una qualifica funzionale di corrispondente livello retributivo, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche gia' acquisite dagli interessati.
4. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Al personale che opta per il passaggio nei ruoli dell'Amministrazione si applicano le disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente articolo 51.7
5. Il personale direttivo e insegnante della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ad attivita' parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attivita' di servizio sociale scolastico e ad attivita' connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e mantenuto ad esaurimento nella assegnazione ai compiti attualmente svolti. Analogamente si provvede per il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente, di cui ai precedenti commi primo e terzo, qualora esso non chieda o non ottenga il passaggio nei ruoli degli enti o amministrazioni indicati nei commi medesimi, sempre che gli stessi enti o amministrazioni lo richiedano.
6. Il criterio di inquadramento economico nei livelli retributivi del personale civile dello Stato previsto nel precedente terzo comma si applica anche al personale di cui all'articolo 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dopo aver effettuato nei riguardi del personale medesimo l'inquadramento nei livelli retributivi del personale della scuola ai sensi e con le modalita' previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Rimangono comunque fermi i criteri di equiparazione previsti dal citato articolo 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 64 Norme transitorie sui comandi per attivita' di studio, per il servizio psico-pedagogico e sugli incarichi ispettivi
1. Limitatamente al numero dei comandi disposti nell'anno scolastico 1981-1982, relativamente alle attivita' di cui al sesto comma del precedente articolo 14, la soppressione prevista dal primo comma del precedente articolo 18 avra' luogo soltanto dopo che sia stata disposta la nomina dei vincitori del concorso ordinario indetto per la prima attuazione delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. La disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 18 ha effetto dal momento in cui saranno nominati i vincitori dei concorsi in atto a posti di ispettore tecnico periferico.
Art. 65 Validita' dei titoli di specializzazione conseguiti in base a norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970
1. La validita' dei titoli di specializzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e' estesa anche ai fini delle immissioni in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, e delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.
2. Sono ritenuti validi altresi' quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purche' a seguito di corsi indetti prima della data medesima.
Art. 66 Norme particolari per i concorsi direttivi
1. I candidati degli ultimi concorsi ordinari per titoli ed esami, indetti per il reclutamento del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica che, dopo aver superato la prova scritta, siano stati esclusi per non aver completato la documentazione circa il possesso dei requisiti di ammissione entro la scadenza fissata nei decreti di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, possono integrare la documentazione prodotta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che i requisiti stessi debbono essere comunque posseduti alla scadenza indicata nei predetti decreti di riapertura.
2. Le nomine relative ai concorsi direttivi ordinari e riservati, di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928, attualmente in corso di svolgimento, sono disposte, per ciascun tipo di concorso, all'inizio dell'anno scolastico successivo alla conclusione del relativo concorso riservato. Le predette nomine decorrono, comunque, agli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1982-1983.
3. Alla costituzione delle sottocommissioni nei concorsi a posti direttivi nella scuola materna, elementare, secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, da effettuare ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, e' esteso il disposto di cui al precedente articolo 3, ultimo comma.
4. La disciplina di cui al secondo comma del precedente articolo 5 si applica anche ai componenti le commissioni e sottocommissioni giudicatrici di esami di abilitazione o di concorsi per il reclutamento del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente, indetti dal 1 giugno 1978.
Art. 67 Trasformazione in ruoli provinciali dei ruoli nazionali del personale docente ed assistente degli istituti statali per sordomuti e dell'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista
1. I ruoli nazionali del personale docente e del personale assistente degli istituti statali per sordomuti, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 488, sono trasformati in ruoli speciali provinciali.
2. I ruoli nazionali del personale docente e del personale assistente dell'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, sono trasformati in ruoli speciali provinciali.
Art. 68 Norma transitoria per gli insegnanti di educazione tecnica
1. I docenti di educazione tecnica, nominati a seguito del concorso a cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili, indetto con decreto ministeriale del 5 maggio 1973 ed utilizzati, nell'anno scolastico 1981-1982, nella provincia di residenza, per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1981, n. 392, sono, a domanda, trasferiti nei limiti dei posti disponibili, a decorrere dal 10 settembre 1982, dal ruolo dei docenti di educazione tecnica della provincia di attuale titolarita' a quello della provincia di residenza.
2. I docenti che non potranno usufruire del beneficio di cui al primo comma per indisponibilita' di posti, sono utilizzati annualmente ai sensi della legge 24 luglio 1981, n. 392, anche su posti funzionanti di fatto.
Art. 69 Norme particolari per il personale docente delle scuole in lingua tedesca e delle localita' ladine
1. Ai docenti delle scuole secondarie e degli istituti d'arte in lingua tedesca e delle localita' ladine, in possesso del prescritto titolo di studio, che nell'anno scolastico 1980-1981 siano stati incaricati annuali o abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 36.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese ai docenti delle scuole predette in servizio nell'anno scolastico 1980-81 in qualita' di incaricati a tempo indeterminato ai sensi della legge 9 agosto 1973, n. 524, a prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio. L'assegnazione della sede ai predetti docenti e' disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale di cui al precedente comma.
3. Ai docenti delle predette scuole, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, privi del prescritto titolo di studio, ma in possesso di diploma di maturita' o di titolo conseguito all'estero dichiarato equipollente secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, che abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche non continuativi, con il servizio annuale minimo richiesto dalle norme vigenti al momento della prestazione, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 37.
4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso XCII-bis (tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano) e XCII-ter (tedesco negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano) possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'insegnamento.
5. Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i concorsi di cui alla presente legge relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento.
6. Per i componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente comma non e' richiesto il requisito, previsto dal precedente articolo 3, del servizio in una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.
Art. 70 Norme particolari per il personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena
1. Per i componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per le scuole con lingua di insegnamento slovena non e' richiesto il requisito, previsto dal precedente articolo 3, del servizio in una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.
2. I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al precedente comma, sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena.
3. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.
4. Ai fini previsti dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, puo' dichiarare equipollenti titoli di specializzazione conseguiti all'estero a seguito della frequenza di corsi in lingua slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.
5. Ai docenti delle scuole con lingua di insegnamento slovena, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, privi del prescritto titolo di studio ma in possesso di diploma di maturita', che abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche non continuativi, con un servizio annuale minimo di 180 giorni, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 37.
6. Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria con lingua di insegnamento slovena i concorsi di cui alla presente legge si svolgono in lingua slovena.
Art. 71 Norme particolari per il personale delle scuole della Valle d'Aosta
1. Ai concorsi a posti di insegnamento in lingua francese nelle scuole della Valle d'Aosta sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.
2. Per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per le scuole della Valle d'Aosta non si applica il disposto del precedente articolo 3 che richiede ai componenti il requisito del servizio in una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.
Art. 72 Norma interpretativa
1. L'articolo 13, comma tredicesimo, delle legge 9 agosto 1978, n. 463, e' da intendere nel senso che l'immissione in ruolo dei docenti ivi contemplata e' effettuata con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 ed anche in soprannumero riassorbibile dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dal settimo comma del medesimo articolo 13.
2. L'assegnazione definitiva della sede ai predetti docenti sara' effettuata, ai sensi del diciassettesimo comma del medesimo articolo 13, soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali relative allo insegnamento cui si riferisce la nomina.
3. Tutti i provvedimenti di nomina di cui all'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono disposti dai provveditori agli studi.
4. Detti provvedimenti e gli atti presupposti sono definitivi.
5. Le nomine disposte per l'anno scolastico 1978-1979 sulla base delle graduatorie ad esaurimento contemplate nel primo comma dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, prima della loro soppressione e trasformazione in graduatorie provinciali, hanno la medesima decorrenza giuridica prevista dal settimo comma dello stesso articolo 13, per le nomine da disporre sulla base delle graduatorie provinciali.
Art. 73 Organici del personale educativo
1. L'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 595, e' sostituito dal seguente:
"I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, previsti dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, modificato dall'articolo 64 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ferme restando l'unicita' della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonche' l'identita' delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di otto convittori, un posto in piu'; per ogni gruppo di dodici semiconvittori, un posto.
Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma precedente vengono raddoppiate.
La determinazione degli organici e' effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.
Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del precedente primo comma sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
Il personale educativo in soprannumero per effetto di situazioni sopravvenute rispetto alla predetta data del 31 marzo sara' utilizzato per l'anno scolastico successivo presso istituzioni educative della provincia ovvero presso l'ufficio scolastico provinciale; il trasferimento d'ufficio di tale personale soprannumerario sara' disposto dopo il suddetto anno, ove ancora necessario. Il primo comma dell'articolo 3 della presente legge e', pertanto, parzialmente modificato in conformita'.
Il personale di cui al presente articolo puo' chiedere il passaggio nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione, scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Tale passaggio sara' disposto d'ufficio; nei confronti del personale in soprannumero.
L'inquadramento avverra' anche in soprannumero, nella sesta qualifica funzionale di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche gia' acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
Il soprannumero di cui al comma precedente e' assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve le riserve dei posti necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312.
Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato.
Il servizio prestato nel ruolo di provenienza e' valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.
Il passaggio di cui al sesto comma del presente articolo e' disposto nei limiti del numero complessivo di unita' di personale educativo in soprannumero".
Art. 74 Proroga del termine di cui all'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312
1. Il termine previsto dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' prorogato sino all'inizio dell'anno scolastico 1985-1986.
Art. 75 Servizi ausiliari dell'amministrazione scolastica
1. Nei confronti del personale che ha prestato servizi comunque denominati, per l'espletamento di mansioni relative al ruolo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, non ancora istituito al momento dell'assunzione in servizio e in cui detto personale e' stato successivamente inquadrato, si valutano tali servizi per la ricostruzione della carriera da effettuarsi secondo i criteri di cui all'articolo 16 - commi terzo, quarto, quinto e settimo - della legge 25 ottobre 1977, n.
2. 808, applicando le norme vigenti dopo la data di assunzione in servizio.
3. Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera di cui al precedente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 76 Sessioni riservate di esami di abilitazione
1. Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da svolgere con le stesse modalita' previste rispettivamente dai precedenti articoli 23 e 35, gli insegnanti, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio, negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82, in qualita' di supplenti nelle scuole materne statali o negli istituti e scuole di istruzione secondaria statale, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero con nomina di durata almeno annuale conferita secondo le rispettive norme di legge, nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della Regione siciliana, o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti.
2. Per la validita' del servizio negli anni scolastici indicati nel comma precedente, si applica il disposto di cui agli articoli 27, penultimo e ultimo comma, e 38, ultimo comma, della presente legge.
Art. 77 Norma abrogativa
1. Sono abrogati il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, l'articolo 5, secondo comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 78 Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 31.200 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1982
PERTINI
SPADOLINI - BODRATO -
ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA