Aumento della misura del contributo annuo dovuto allo Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. A decorrere dal 1 gennaio 1981, l'importo minimo del contributo personale, di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127, e' elevato a L. 500.000 annue.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 agosto 1982
PERTINI
SPADOLINI - DI GIESI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA