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Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Soppressione dell'ENPAO e trasferimento della relativa gestione all'ENPAM

1. Fino a quando non sara' provveduto con legge al riordinamento con criteri unitari; dei trattamenti previdenziali delle categorie dei liberi professionisti, e comunque per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di previdenza delle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (ENPAO) e' disciplinato dagli articoli seguenti.

2. Alla scadenza del termine triennale di cui al primo comma, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO) e' sciolto e a decorrere dalla data medesima la gestione e il personale ENPAO sono trasferiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), il quale provvedera' alla costituzione di una gestione speciale per le ostetriche.2

Art. 2 Condizioni per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento dell'eta' di sessanta anni, con almeno quindici anni di contribuzione.

2. Le iscritte possono continuare nel versamento dei contributi fino e non oltre il sessantacinquesimo anno di eta' e sempre che non abbiano raggiunto quaranta anni di contribuzione.

3. Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali la iscritta ha presentato la denuncia e versato i contributi a norma dell'articolo 3 della presente legge.

4. Il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, l'iscritta presenta all'Ente la domanda.

Art. 3 Misura del contributo

1. A decorrere dal 1 gennaio 1980 il contributo annuo a carico di ciascuna iscritta per la gestione previdenza e' stabilito nella misura del 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.

2. A decorrere dal 1 gennaio 1981, la percentuale di cui sopra potra' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dell'Ente, in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita determinato in base ai dati ISTAT e maggiorata in relazione all'andamento della gestione, per la quale dovra' essere garantito l'equilibrio finanziario.

3. L'iscritta che goda del trattamento di pensione di vecchiaia a carico dell'Ente e continui a svolgere attivita' professionale, e' tenuta al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avra' diritto alla rivalutazione della pensione al compimento dei cinque anni dal pensionamento e in ragione, per ogni anno di ulteriore contribuzione, dello 0,9 per cento della media annua del reddito imponibile dichiarato nel quinquennio considerato.

4. Le ostetriche iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte all'ENPAO, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

5. In ogni caso il contributo personale di cui al primo comma non puo' essere inferiore a L. 300.000 annue.1

6. Le ostetriche che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritte all'ENPAO e contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria, pur cessando dall'obbligo dell'iscrizione, conservano tuttavia la facolta' di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalita' previste dalla presente legge. Tale facolta' deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le ostetriche che cessano di appartenere all'Ente senza avere maturato il diritto a pensione hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale.

Art. 4 Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidita'

1. Con effetto dal 1 gennaio 1980 l'importo delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' in atto al 31 dicembre 1979, e' elevato a L. 1.170.000 annue, ripartito in tredici mensilita'.

2. Per le ostetriche che alla data del 31 dicembre 1979 non percepivano ad altro titolo trattamenti pensionistici diretti, e' garantito il trattamento minimo di lire 1.530.750 annue, ripartito in tredici mensilita'. Il trattamento minimo di pensione erogato dall'ENPAO e' aumentato nella misura necessaria perche', sommato agli altri trattamenti pensionistici goduti ad altro titolo, raggiunga l'importo di L. 1.530.750 annue.

3. Per le ostetriche che matureranno il diritto a pensione a decorrere dal 1 gennaio 1980, l'importo delle prestazioni dirette, che non possono comunque essere inferiori al trattamento minimo di L.

4. 1.530.750 annue, ripartito in tredici mensilita', verra' determinato:

  1. a) per gli anni di contribuzione intercorrenti tra la data di iscrizione ed il 31 dicembre 1979 sulla base delle misure previste dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 661. Qualora gli anni di contribuzione in tale periodo siano inferiori a dieci, per ogni anno di contribuzione e' dovuto un importo annuo di L. 13.000;

  2. b) per gli anni di contribuzione successivi al 1° gennaio 1980 in misura pari, per ogni anno, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dalla iscritta ai fini IRPEF nei dieci anni precedenti, tenendo tuttavia conto dei limiti minimi di contribuzione di cui all'articolo 3; tale percentuale puo' essere variata con le stesse modalita' previste per la variazione della percentuale di contribuzione.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 249 .

Art. 5 Perequazione automatica

1. Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno l'importo delle pensioni erogate dall'Ente potra' essere aumentato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio nazionale dell'Ente, di una misura percentuale, stabilita in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato in base ai dati ISTAT, pari a quella stabilita per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell'INPS.

2. L'aumento di cui al comma precedente ha effetto purche' il trattamento pensionistico sia in atto da almeno dodici mesi.

3. Nei confronti delle ostetriche titolari di piu' trattamenti pensionistici, l'aumento di cui al primo comma o altro analogo aumento collegato al costo della vita, e' dovuto una sola volta ed e' a carico della gestione che eroga il trattamento di importo piu' elevato.

Art. 6 Denuncia all'ENPAO del reddito professionale

1. Ogni iscritta deve denunciare ogni anno all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche il reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF, entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della denuncia dei redditi, seguendo le modalita' di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

2. Con la dichiarazione del reddito professionale dell'anno 1979 deve essere denunciato anche il reddito professionale imponibile dichiarato negli anni 1975, 1976, 1977 e 1978.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1980
PERTINI
COSSIGA - SCOTTI - PANDOLFI - REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO