Riforma della vigilanza sulle assicurazioni
Testo vigente
Art. 5-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.
Art. 6-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.
Art. 7-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 385.
Art. 9 Organi dell'ISVAP
1. Sono organi dell'ISVAP il presidente e il consiglio.11
Art. 10 Presidente
1. Il presidente e' scelto tra persone di indiscussa moralita' ed indipendenza, particolarmente esperte nelle discipline tecniche e amministrative interessanti l'attivita' assicurativa, ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
2. Il presidente dura in carica cinque anni; puo' essere confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle stesse forme indicate al precedente comma.
3. L'incarico e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attivita'. Se l'incarico e' conferito a persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.
4. Al presidente e' attribuita una indennita' di carica nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.
6. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.11
Art. 11 Consiglio
1. Il consiglio e' costituito da sei componenti, oltre al presidente dell'Istituto.
2. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non piu' di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa moralita' e indipendenza e di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attivita' assicurative e finanziarie. In ogni caso, e' garantita la presenza di componenti dotati di specifica professionalita' nel settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti.9
3. I componenti del consiglio non possono esercitare alcuna attivita', remunerata o gratuita, in favore degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4 o di enti e societa' con essi comunque collegati.
4. Ai componenti del consiglio compete una indennita' nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata a due riunioni consecutive.
5. Per la validita' delle riunioni e' sufficiente la presenza della meta' dei componenti del consiglio.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
7. Alle riunioni del consiglio partecipa con voto consultivo il vice direttore generale.11
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 13 OTTOBRE 1998, N 37311
Art. 13 Attribuzioni del presidente
1. Il presidente rappresenta l'ISVAP e ne e' il direttore generale; convoca e presiede il consiglio e ne attua le deliberazioni; sovraintende alla gestione del personale; predispone la relazione annuale sull'attivita' svolta dall'Istituto da allegarsi al bilancio consuntivo; esercita ogni altro potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli altri organi dell'Istituto.11
Art. 14 Attribuzioni del consiglio
1. Il consiglio:
a) delibera lo statuto e le norme generali concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) approva entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il rapporto annuale sull'attivita' svolta dall'Istituto;
c) approva entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio preventivo delle spese da sostenersi nell'anno successivo;
d) provvede alla gestione delle spese per il funzionamento dell'Istituto nei limiti del gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza, deliberando le spese di importo superiore all'uno per cento del bilancio preventivo;
e) indice i concorsi per l'assunzione del personale, stabilendo i titoli di studio per l'accesso alle diverse carriere, le materie oggetto delle prove di esame scritte ed orali, nonche' il numero delle prove scritte, ed indicando i titoli di merito ed i criteri per la loro valutazione;
f) delibera l'assunzione e la progressione in carriera del personale compreso il vice direttore generale;
g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti del vice direttore generale, dei dirigenti e degli ispettori;
h) dispone la risoluzione del rapporto di impiego nei confronti del personale di qualunque categoria;
i) esprime parere al presidente in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa, trasferimenti di portafogli, piani di risanamento e di finanziamento a breve, fusioni, anche mediante incorporazione, di societa' esercenti imprese sottoposte alla regolazione e al controllo dell'ISVAP, comprese le modalita' della fusione e le nuove norme statutarie;
l) propone l'adozione dei provvedimenti sanzionatori concernenti l'esercizio dell'attivita' delle imprese, ivi compreso quello
relativo all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa;m) emana le istruzioni di carattere generale concernenti
l'attivita' degli ispettori;n) segnala al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eventuali proposte di modifica di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali relativi all'esercizio dell'attivita' assicurativa.
2. L'esercizio delle attribuzioni del consiglio, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), g), h) ed m) del primo comma, puo' essere delegato al presidente.
3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 OTTOBRE 1998, N. 373.11
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 13 OTTOBRE 1998, N 373
Art. 16
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 13 OTTOBRE 1998, N 373
Art. 17 Autonomia organizzativa
1. L'ISVAP delibera le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e il personale dell'Istituto alle cui spese provvede con autonoma gestione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 23 della presente legge.11
Art. 18
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 13 OTTOBRE 1998, N 373
Art. 19 Ruolo organico
1. La tabella organica del personale , che non puo' eccedere le quattrocento unita', e' allegata al bilancio preventivo ed e' approvata dal consiglio ... con la stessa delibera di cui all'articolo 14, primo comma, lettera c).
Art. 20 Trattamento giuridico ed economico del personale
1. Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'ISVAP, compreso il vice direttore generale, e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal consiglio ... con proprio regolamento, con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'ISVAP.
2. Il personale in servizio, anche se in forza di contratto a tempo determinato, non puo' assumere altro impiego ne' esercitare altra attivita' professionale, commerciale o industriale ne' assumere incarichi di qualunque genere nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dalla legge.
3. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Essi hanno l'obbligo di riferire tutte le irregolarita' constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio, esclusivamente al presidente dell'ISVAP.
Art. 21 Assunzione del personale
1. L'assunzione del personale e' effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami.
2. L'ISVAP puo' organizzare, secondo modalita' determinate dal consiglio, corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia assicurativa.
3. Le commissioni di esame sono nominate dal consiglio ... ....
4. L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, fino a un massimo di venti unita'. Il presidente dell'ISVAP puo' stipulare, previo parere favorevole del consiglio, contratti di lavoro a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato e rinnovabili piu' volte, con i dipendenti di cui al presente comma, nel limite massimo di dieci unita', ove essi abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali nell'Istituto e abbiano lavorato alle sue dipendenze senza soluzione di continuita' per almeno un quinquennio.
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 13 OTTOBRE 1998, N 373
Art. 23 Entrate
1. Le entrate dell'ISVAP sono costituite:
1) dal gettito del contributo di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private;
2) dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili;
3) da ogni altra eventuale entrata.