Norme per l'attuazione della politica mineraria
Testo vigente
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449
Art. 12
1. Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a concedere finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, per programmi di investimenti relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione - ivi comprese le opere infrastrutturali - delle sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 GIUGNO 1984, N. 246.
3. Per le concessioni di coltivazione gia' rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti devono riguardare programmi di ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento.
4. Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.
6. Il contributo in conto interessi e' concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale.
7. La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, e' pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi e' pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.
8. Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
Art. 13
1. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con quelle concesse da regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, o da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali, nei limiti da stabilire con delibera del CIPE.
2. Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64.
3. Il cumulo degli interventi di cui al precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivo del programma di investimento.
Art. 14
1. Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, puo' deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o piu' miniere per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.
2. Nella delibera di cui al comma precedente, il CIPI determina la decorrenza dello stato di potenziale coltivazione, anche retroattiva e comunque non anteriore alla data di ricevimento della domanda del concessionario.
3. Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati nonche', per ciascuna miniera, le spese relative e la quantita' di manodopera necessaria.
4. Durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che non comportino un aumento della spesa complessiva ovvero che comportino un aumento di spesa non superiore all'onere a carico dello Stato per il trattamento straordinario di integrazione salariale per gli addetti alla produzione.
5. Le spese complessive sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi e alla mano d'opera necessaria, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non sono in ogni caso rimborsati i maggiori costi necessari per la produzione autorizzata ai sensi del precedente secondo comma.
6. L'attivita' di cui ai commi precedenti e' svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo annuo deliberato.
8. Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI puo' deliberare la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione.
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1990, N. 221
Art. 16
1. Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il CIPI considera con priorita' le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e la sperimentazione dei processi mineralurgici e metallurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonche' per l'aumento della produttivita'. Il CIPI puo' altresi' prendere in considerazione i progetti di ricerca applicata relativi ai moduli polimetallici.
Art. 17
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 1345
Art. 18
1. Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera e), della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono comprese quelle inerenti le attivita' di ricerca, sviluppo e produzione di minerali all'estero.
Art. 19
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi in essa previsti.
Art. 20
1. Sono autorizzate le seguenti spese, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel periodo 1982-86:
a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 60 miliardi;
b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 100 miliardi;
c) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 14 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 15, la somma di lire 110 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;
d) per la promozione dell'attivita' di ricerca mineraria e l'acquisizione o la partecipazione in miniere all'estero, di cui all'articolo 17, lire 100 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;
e) per i programmi di cui al primo punto della delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, lire 20 miliardi per l'anno 1982, erogabili con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentiti i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.
2. Sono altresi' autorizzati, per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 12, quattro limiti di impegno quindicennali, decorrenti dagli anni 1983, 1984, 1985 e 1986, dell'importo di lire 1 miliardo per l'anno 1983 e di lire 3 miliardi per ciascuno dei tre anni successivi.
Art. 21
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982, valutato in lire 24 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1982
PERTINI
SPADOLINI - MARCORA -
LA MALFA - FORMICA -
ANDREATTA - DE MICHELIS
Visto, il Guardasigilli: DARIDA