Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Indirizzi generali ed attivita' di interesse nazionale
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con le modalita' di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, ad aggiornare gli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario sulla base dei risultati conseguiti con gli interventi disposti dalla medesima legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni. I nuovi indirizzi di politica mineraria devono, in particolare, perseguire gli obiettivi, in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, di elevare il grado di economicita' del settore mediante l'ammodernamento, la ristrutturazione o la riconversione delle strutture minerarie esistenti sul territorio nazionale, di accrescere il livello tecnologico delle industrie minerarie, promuovendo attivita' di ricerca finalizzata all'innovazione dei processi e dei prodotti minerallurgici e metallurgici, e di favorire un piu' esteso inserimento ed una maggiore integrazione dell'industria mineraria italiana in campo internazionale, anche al fine di mantenere e di valorizzare le professionalita' esistenti nel settore.
2. Entro il termine di cui al comma 1 il CIPE aggiorna l'elenco delle sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica, sulla base dei livelli di mineralizzazione riscontrati sul territorio nazionale e dei criteri di razionalizzazione del settore, le attivita' minerarie che, per il preminente valore strategico o sociale, devono essere mantenute in fase produttiva con gli interventi di cui all'articolo 7, anche se la relativa coltivazione dia luogo a perdite di gestione.
Art. 2 Programmi quinquennali e attivita' sostitutive
1. In conformita' ai nuovi indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), per l'approvazione, l'aggiornamento dei programmi quinquennali relativi alle iniziative per la ricerca di base, per la ricerca operativa e per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.
2. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate da processi di ristrutturazione del comparto minerario il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, fissa gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendersi da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici; delibera il programma speciale di promozione di nuove attivita' produttive nel quale sono indicate le iniziative imprenditoriali da attuare ed impartisce direttive all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per una azione di promozione, di consulenza e di assistenza da svolgere nelle predette aree in favore dei soggetti che intraprendono attivita' sostitutive ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.
3. Il CIPI, altresi', ripartisce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 in modo che una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilita' complessive venga destinata agli interventi per le attivita' sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.2
Art. 3 Modifiche ed integrazioni alle vigenti norme per l'attuazione della politica mineraria
1. All'articolo 9, primo comma, lettera a), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, la parola: "geominerari" e' sostituita dalle seguenti: "geogiacimentologici, minerari, minerallurgici".
2. All'articolo 10, terzo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli interessi, nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data iniziale dell'attivita' di produzione.".
3. All'articolo 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le modalita' di recupero dei pagamenti sospesi sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.".
4. All'articolo 13, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sostituito dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, le parole: "di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64".
5. L'articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e' abrogato.
6. All'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di promuovere e sostenere l'attivita' di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonche' alle societa' titolari di concessioni minerarie in attivita' di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per:
a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatistico e minero-minerallurgico;
b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilita';
c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attivita' di ricerca mineraria;
d) acquisizione di partecipazioni in attivita' di ricerca mineraria gia' iniziata.
2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero o quote di esse, gia' in attivita' di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in societa' che gestiscono prevalentemente attivita' minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali.
Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalita' della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale e' stato concesso il finanziamento stesso.
3. Il CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le priorita' nella concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonche' agli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del CIPI con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalita' di recupero dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche.".
7. All'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attivita' mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attivita' si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attivita' sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attivita' mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attivita' e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unita', da attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore.
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attivita' agricole.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 destinate alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere concesse fino al 50 per cento dell'investimento globale, e sino al limite del 75 per cento in caso di cumulo con le agevolazioni previste da altre leggi statali e da leggi regionali.".2
8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 484.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 1345
Art. 5 Ricerca di base
1. Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca di base, di cui all'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989, di lire 5 miliardi per l'anno 1990 e di lire 6 miliardi per l'anno 1991.
Art. 6 Ricerca e sviluppo
1. Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, nonche' dall'articolo 3 della presente legge, gia' avviate e per l'avvio di nuove iniziative anche sulla base dei risultati della ricerca di base, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 1345
Art. 8 Attivita' all'estero
1. Per gli interventi di cui all'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e modificato dalla presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 65 miliardi per l'anno 1991.
Art. 9 Norme per la tutela dell'ambiente
1. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attivita' minerarie nell'ambiente, i titolari di permessi, di ricerca o di concessione di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto dell'attivita' di ricerca o di coltivazione e ad essi possono essere concessi, nelle aree del Centro-Nord, contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento del costo complessivo dei progetti di riassetto. Sono concessi nella misura massima del 20 per cento del costo complessivo dei progetti i contributi destinati alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I contributi non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attivita' agricole.
2. Il contributo e' concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa valutazione della validita' del progetto da parte di una commissione tecnica composta da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, da tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro dell'ambiente, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce i requisiti dei progetti di riassetto ambientale ammissibili a contributo, nonche' le modalita' di verifica e di controllo dell'esecuzione degli stessi.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1989, di lire 2 miliardi per l'anno 1990 e di lire 3 miliardi per l'anno 1991.
5. Nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie, gia' dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi attraverso progetti di utilizzazione e di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi agli interventi agevolati previsti in materia dalle leggi nazionali. Per promuovere l'attuazione di tali programmi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' concedere contributi agli enti locali interessati per studi o progettazioni di piani di fattibilita', a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Gli stessi programmi possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, limitatamente alle opere strettamente finalizzate a creare nuova occupazione stabile.
Art. 10 Progetti di formazione e di riqualificazione professionale
1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori minerari, fino al 31 dicembre 1990 i titolari delle concessioni di coltivazione nonche' gli enti e le imprese coinvolti nei piani di riconversione nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e di riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo.
2. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le imprese sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.
Art. 11 Modifiche alle norme di polizia mineraria
1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e' sostituito dal seguente: "L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di 'ingegnere capo') provvedono alle attivita' di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unita' sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.".