Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri
Testo vigente
Art. 11 Contributo integrativo
1. A partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli iscritti all'albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
2. Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.
3. Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 13, quarto comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento.
5. La maggiorazione percentuale ed il volume d'affari di cui al primo comma si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attivita' professionale. Il contributo integrativo non e' soggetto all'IRPEF ne' all'IVA, e non concorre alla formazione del reddito professionale.9
Art. 12 Fondo di garanzia
1. Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualita' della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato a breve o medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo e' stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, ed il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terra' conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, al netto degli oneri in caso di vendita. La stima del valore predetto deve essere sottoposta al parere di congruita' espresso dall'apposita commissione istituita ai sensi dell'articolo 61, penultimo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, numero 696.
Art. 13 Variabilita' dei contributi
1. Le percentuali e il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo . . ., secondo e sesto comma, devono essere aumentati quando la misura delle entrate annua complessive non e' sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate.
2. Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono essere variati altresi' in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui all'articolo 29 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che dovra' essere redatto nei termini previsti dal terzo comma dell'articolo 26 della predetta legge, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 583, tenendo conto anche del fondo di garanzia di cui al precedente articolo 12.
3. La percentuale ed il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo . . ., secondo e sesto comma, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La percentuale non puo' eccedere il 15 per cento.
4. La percentuale di cui all'articolo 11 puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Essa non puo' eccedere il 5 per cento.
5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.
7. Delle variazioni del contributo soggettivo minimo previste dal presente articolo non si tiene conto ai fini del calcolo della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma.
Art. 14 Soppressione di contributi
1. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma del precedente articolo 11, cessa l'obbligo di versamento del contributo per marche previsto dall'articolo 17, lettera b), della legge 24 ottobre 1955, n. 990.
Art. 15 Rivalutazione dei redditi
1. Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonche' per la determinazione della pensione minima i cui all'articolo 2, quinto comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 16.
2. A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativa ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
3. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
4. Ai fini della rivalutazione si considera il 100 per cento degli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.
5. La percentuale di cui sopra puo' essere variata con la procedura di cui all'articolo 13, quarto e quinto comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.
Art. 16 Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. La perequazione nei confronti dei pensionati e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' operata solo nella misura del 30 per cento dell'indice ISTAT.
2. La variazione percentuale delle pensioni erogate e' disposta con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello preso a riferimento per la determinazione della variazione percentuale. Le delibere si intendono approvate e diventano esecutive qualora il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non le restituisca con motivata richiesta di chiarimenti entro il termine di sessanta giorni dalla data della loro adozione. In tal caso detto termine e' sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti necessari.
3. Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all'articolo 2, sesto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i primi e alle 10.000 lire piu' vicine per gli ultimi due.8
Art. 17 Comunicazioni obbligatorie alla Cassa
1. Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla Cassa entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonche' il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonche' quelle relative allo stato di famiglia.
2. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a societa' o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, secondo comma.
3. In caso di morte, la denuncia di cui al primo comma, ove non sia stata gia' presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti di cui all'articolo 7 entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.
4. Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, e' tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. La sanzione per omessa denuncia non potra' comunque essere inferiore al 40 per cento dell'importo di cui al secondo comma dell'articolo 10. Tali sanzioni sono ridotte ad un quarto se la comunicazione o la rettifica e' fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed e' accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'articolo 18, secondo comma.
5. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedelta' della comunicazione, non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono grave infrazione disciplinare, che comporta in caso di recidiva la cancellazione dall'albo.
6. Il consiglio del collegio professionale competente, su richiesta della Cassa, e' tenuto ad adottare provvedimento di cancellazione dall'albo con i termini e la procedura previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.
7. L'interessato puo' interrompere la procedura, in ogni momento prima dell'adozione della deliberazione collegiale di cancellazione, presentando la denuncia anche se oltre i termini.
8. Si intende ritardata la denuncia presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dalla data fissata, per la presentazione, dal primo comma.
9. Trascorso il termine di cui al precedente comma, la denuncia si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.
10. Si intende infedele la denuncia resa alla Cassa in difformita' al reddito dichiarato ai competenti uffici ai fini IRPEF o volume di affari IVA.
11. Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalita' per l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 18.
12. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consigli dei collegi devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa puo' determinare modalita' e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.
13. La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni concernenti gli iscritti all'albo ed i pensionati a carico della Cassa.
14. Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione puo' dichiarare provvisoriamente l'entita' del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.
Art. 18 Pagamento dei contributi
1. I contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, e all'articolo 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.
2. Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 11, terzo comma, e l'intera contribuzione dovuta dai non iscritti alla Cassa sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IVA. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IRPEF.
3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.
4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma precedente comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.
5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, quarto comma.
6. La Cassa puo' provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.
7. Ai fini della riscossione la Cassa puo' in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.
8. Date e modalita' di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 19 Prescrizione dei contributi
1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.
Art. 20 Controllo delle comunicazioni
1. La Cassa ha facolta' di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa puo' altresi' inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui allo articolo 17, quarto comma, ed e' sospesa la corresponsione fino alla comunicazione della risposta.
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1990, N. 236.
Art. 22 Iscrizione alla Cassa
1. L'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuita', se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. L'iscrizione alla Cassa e' facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuita', se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.
3. L'iscrizione, la cancellazione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio.
La facolta' di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalita' dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.
4. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 della presente legge devono essere restituiti dalla Cassa, senza interessi. La dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che puo' esperire, in materia, anche i controlli di cui all'articolo 20 della presente legge.
5. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, o presidenti delle province, o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuita' dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.
6. L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuita' avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale puo' periodicamente adeguarli.
7. La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri di accertamento fissati dal comitato dei delegati, puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianita' di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuita' non risulti dimostrata.
8. I contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci sono rimborsabili a richiesta degli interessati.
Art. 23 Riscatto dei periodi pregressi
1. Gli iscritti all'albo che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'eta' di trentacinque anni possono presentare domanda scritta nel termine perentorio di due anni dalla data sopraindicata per riscattare un numero di annualita' non superiore a dieci, purche', per il periodo di cui viene chiesto il riscatto, i richiedenti siano stati iscritti allo albo e non alla Cassa, o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta successivamente al compimento del 35° anno di eta'.1
2. Tale riscatto e' valido solo al fine di completare l'anzianita' minima per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e non e' rilevante per il conteggio di cui all'articolo 2, secondo comma.
3. Il riscatto si compie mediante versamento diretto alla Cassa, per ogni anno riscattato, di un importo pari al settanta per cento del contributo minimo dell'anno in cui avviene il pagamento stesso.
4. Il versamento deve avvenire a pena di decadenza del diritto al riscatto, entro e non oltre due anni dalla data della richiesta e comunque prima della liquidazione della pensione di vecchiaia.4
Art. 24 Sanzioni relative al periodo pregresso
1. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, e' abrogato.
2. Per coloro che non hanno ottemperato a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle denunce dei redditi professionali, con la sola applicazione della sanzione per presentazione tardiva, e' riaperto fino al 180° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge; trascorso infruttuosamente detto termine, la denuncia e' considerata omessa, con applicazione dell'articolo 17, quarto comma e successivi.
3. Le pensioni gia' liquidate con l'applicazione delle sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, a domanda degli interessati sono riliquidate in base alla previgente normativa, con comminazione delle nuove sanzioni e ripristino della naturale data di acquisizione del diritto.
Art. 25 Base del reddito per il passato
1. Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni dal 1974 al 1977, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quinto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto con il reddito professionale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.
3. Agli effetti di cui al comma 1 l'iscritto puo' presentare domanda nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, affinche' per gli anni dal 1974 al 1977 venga considerato il reddito gia' regolarmente dichiarato alla Cassa per gli anni dal 1973 al 1976.
4. In tal caso l'iscritto deve versare alla Cassa un conguaglio contributivo pari alla differenza, per ciascun anno, fra il 10 per cento del reddito dichiarato ed il contributo soggettivo versato.
5. Il conguaglio va rivalutato, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, dall'anno di competenza del contributo versato all'anno precedente a quello di pagamento.
6. Il versamento deve essere interamente effettuato, a pena di decadenza dal diritto, entro un anno dalla data di presentazione della domanda, redatta nell'apposito modulo predisposto dalla Cassa e consegnata o inviata alla Cassa a mezzo raccomandata.
Art. 26 Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie
1. Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianita' che maturano dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore.
2. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; cosi' anche le relative pensioni di reversibilita' e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia deceduto prima della stessa data.
3. Sono concesse secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidita' per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni intervenute.
5. A decorrere dalla data di cui al primo comma, nei confronti di coloro che si sono avvalsi della riduzione del contributo secondo l'articolo 27 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, la pensione viene liquidata in base alla presente normativa, ma con la riduzione prevista dal secondo comma dell'articolo 16 della citata legge.
6. Fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di cui al primo comma, le pensioni minime previste dal quinto comma dell'articolo 2 sono calcolate in base a sei volte il contributo minimo per gli iscritti alla Cassa, vigente nel mese indicato dal primo comma medesimo.
Art. 27 Decorrenza del nuovo regime contributivo e delle iscrizioni
1. Le norme di cui agli articoli 10 e 22 decorrono dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data resta in vigore la corrispondente normativa previgente.
2. A decorrere dalla data di cui al precedente comma cessa l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'articolo 16, terzo comma, e all'articolo 19, nonche' della riduzione di cui all'articolo 27 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.
Art. 28 Decorrenza delle rivalutazioni
1. Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.
2. Le entita' dei redditi e dei contributi di cui agli articoli 2, sesto comma, 4, secondo comma, e 10, primo, secondo e sesto comma, sono riferite all'anno 1982.
3. La prima rivalutazione ai sensi dell'articolo 16, primo e terzo comma, si applica, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, in base alla variazione percentuale calcolata tra il numero indice medio ISTAT dell'anno 1981 e quello dell'anno 1980. Fino a tale data la perequazione delle pensioni e' operata in base alla previgente normativa in materia.
Art. 29 Comitato dei delegati - Elettorato - Ripartizione territoriale
1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' sostituito dal seguente:
"Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1 gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascun distretto di corte di appello, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione non puo' essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio".
Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' sostituito dal seguente:
"Il presidente della Cassa, assistito dal collegio dei sindaci, somma i risultati parziali e proclama eletti i delegati che nell'ambito della circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti purche' sia garantita l'appartenenza ad ogni collegio di almeno un eletto. In caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano di iscrizione alla Cassa e in caso di pari anzianita' di iscrizione alla Cassa il piu' anziano di eta'".
Il nono comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' sostituito dal seguente:
"L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' di cui al terzo comma, numero 2, viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilita' o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, ferma restando la rappresentanza di ogni collegio".
Art. 30 Investimenti
1. Il numero 4 del primo comma dell'articolo 31 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' sostituito dal seguente:
"4) in mutui su beni immobili garantiti da ipoteca di primo grado, per somma che non ecceda il 60 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato".
Art. 31 Iscritti in piu' albi professionali
1. L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, puo' optare per una delle casse di previdenza delle professioni nel cui albo e' iscritto.
2. Il reddito professionale denunciato ai fini della IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui cassa il geometra permane iscritto.
3. In deroga alle norme di qualsiasi cassa di previdenza relative a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva e' dovuta esclusivamente alla cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla cassa.