Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per provvedere a tutte le esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 1.550 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1982-85 e da utilizzare secondo le modalita' ed i criteri previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 546.
2. La quota per il 1982 resta determinata in lire 220 miliardi.
3. Per la concessione dei contributi pluriennali e', altresi', assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 200 miliardi di lire, in ragione di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1983 al 2002.
Art. 2
1. Per la prosecuzione ed il completamento delle opere di sistemazione idrogeologica di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonche' per la esecuzione di analoghe opere nei bacini montani dell'area colpita dagli eventi sismici del 1976, e' autorizzata una ulteriore spesa complessiva di lire 100 miliardi. Tale disponibilita', da ripartire negli anni 1982-85, sara' utilizzata anche per opere di sistemazione del bacino del Tagliamento e per la realizzazione - fino alla concorrenza di lire 30 miliardi - del serbatoio di Ravedis nel torrente Celina.
2. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.
3. Con provvedimento del Ministro del tesoro gli importi per le opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani verranno accreditati alla regione e per quelle di competenza statale al Ministro dei lavori pubblici.
Art. 3
1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e di culto, di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 80 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.
Art. 4
1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonche' per gli impianti di protezione, antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati e da restaurare, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 60 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85.
2. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.
3. I lavori di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, sono considerati urgenti e per essi sono sospesi i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, dalla legge 28 dicembre 1977, n. 970, e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.
Art. 5
1. Per il completamento e la sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari, da effettuarsi a cura dell'ANAS, direttamente o tramite societa' concessionarie, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 80 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85.
2. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 10 miliardi.
3. Lo stanziamento di cui al comma precedente e' destinato:
1) all'adeguamento del tratto Pontebba-Malborghetto, all'ammodernamento, allargamento e costruzione di sovrappassi e varianti nel tratto della strada statale n. 13 Pontebbana da Sacile a Tricesimo compreso, con assoluta priorita', il raddoppio del Ponte della Delizia sul fiume Tagliamento;
2) al completamento del tratto Ponte del Giulio-Barcisconfine regione della strada statale n. 251 Val di Zoldo e Valcellina, nonche' alla sistemazione del tratto Rigolato-confine regione della strada statale n. 355 della Val Degano;
3) alla costruzione di pertinenze, raccordi e svincoli relativi all'autostrada "A 23" Udine-Tarvisio-confine di Stato, compreso il completamento dello svincolo di Gemona e la realizzazione del piazzale servizi di frontiera a Tarvisio.
Art. 6
1. Per le finalita' di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1977, n. 546, relative all'ammodernamento e al raddoppio del tratto Tarcento-confine di Stato della linea ferroviaria Udine-Tarvisio, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 300 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 20 miliardi di lire.
Art. 7
1. Per le esigenze urbanistiche, viarie e di servizi sociali, connesse alla costruzione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli e' autorizzata l'erogazione una tantum alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di lire 10 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1982 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1983.
Art. 8
1. Per la realizzazione del progetto di estensione della rete di sorveglianza sismica in Carnia e per la costruzione ad Udine della sede del centro di ricerche sismologiche e della rete di sorveglianza del Friuli, il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato ad aumentare il proprio contributo all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste di lire 500 milioni per gli anni 1983-85.
Art. 9
1. Per interventi diretti allo sviluppo produttivo ed occupazionale, da operarsi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1976 incluse nei territori delle comunita' montane e della comunita' collinare del medio Friuli, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di 200 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1983-85.
2. La quota relativa all'anno 1983 resta determinata in lire 30 miliardi.
3. Gli interventi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli disposti in attuazione dei piani comprensoriali previsti all'articolo 1, terzo comma, lettera d), della legge 8 agosto 1977, n. 546, e finanziati con il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge.
4. La legge regionale definira' le modalita' degli interventi secondo le indicazioni del piano di sviluppo regionale, prevedendo il concorso delle province, delle comunita' montane e della comunita' collinare del medio Friuli nella programmazione degli interventi stessi e nella loro attuazione.
5. La consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria avverra' con le modalita' previste dalla legge regionale.
6. Negli interventi di cui ai precedenti commi sono compresi anche quelli per la forestazione.
7. Gli interventi a favore dei settori produttivi saranno disposti nell'ambito di progetti finalizzati al rafforzamento ed all'ampliamento della base produttiva, alla difesa ed all'aumento dell'occupazione e comporteranno incentivi a favore delle imprese, differenziati per gli insediamenti nei territori montani.
Art. 10
1. In attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia e' assegnato alla stessa un contributo speciale di 300 miliardi di lire, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.
2. L'erogazione del contributo viene cosi' stabilita:
a) lire 250 miliardi da ripartire nel periodo 1983-1987 di cui la quota per il 1983 resta determinata in lire 30 miliardi.
b) lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
3. I progetti organici di cui al primo comma saranno finalizzati al rafforzamento ed all'ampliamento della base produttiva, alla difesa ed allo sviluppo dell'occupazione nelle province di Trieste e di Gorizia, nonche' in quelle zone delle province di Pordenone e di Udine, non incluse nei territori dei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, che saranno delimitate con provvedimento regionale, sentite le rispettive province.
4. La regione provvedera' a definire con legge le modalita' degli interventi, secondo le indicazioni del piano regionale di sviluppo, e prevedendo il concorso delle province nella loro programmazione.
5. La consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria avverra' con le modalita' previste dalla legge regionale.
6. La regione provvedera' ad eseguire gli interventi direttamente o avvalendosi delle province nonche' di istituti, aziende e gestioni, statali e regionali, operanti nel territorio della regione stessa ed a favore dei quali e' autorizzata ad effettuare conferimenti utilizzando il contributo di cui al primo comma.
Art. 11
1. Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Universita' statale di Udine, istituita con l'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonche' per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche e' autorizzata la spesa di 35 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.
2. Presso l'Universita' statale di Udine sono istituite le seguenti nuove facolta':
1) facolta' di scienze economiche e bancarie;
2) facolta' di medicina e chirurgia.
3. Il piano quadriennale previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, individuera', nell'ambito dell'Universita' di Udine, i settori disciplinari da sviluppare e le modalita' del loro incremento.
4. Nel piano relativo al quadriennio che avra' inizio con l'anno accademico 1982-83 le esigenze dell'Universita' di Udine avranno collocazione prioritaria.