Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976 indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 375 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1981 nonche' un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1997, che si aggiungono a quelli disposti con l'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n.
336.
3. Con le somme anzidette la regione provvede alla ricostruzione, con finalita' di sviluppo economico sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, di potenziamento dei servizi d'incremento da occupazione, nella salvaguardia del patrimonio etnico e culturale delle popolazioni, in un quadro di sicurezza idrogeologica.
4. A tal fine la regione, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunita' montane, con proprie leggi definisce:
a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione e per la formazione di un piano regionale di sviluppo economico e sociale e di rinascita a carattere pluriennale articolato in piani annuali ed in piani comprensoriali, con la individuazione delle opere, ivi comprese quelle infrastrutturali da realizzarsi in collegamento con le regioni finitime;
b) le indicazioni e i termini per la elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, dei consorzi e delle comunita', sulla base degli indirizzi del piano di cui alla precedente lettera a), dei piani annuali comprensoriali di sviluppo alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunita', tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale; nonche' le modalita' con cui la regione provvede al coordinamento dei piani annuali e comprensoriali di sviluppo proposti ed approva i piani annuali regionali di intervento comprensivi dei predetti piani comprensoriali;
c) i modi e i tempi per la predisposizione da parte dei comuni, loro consorzi e comunita' montane, dei piani comprensoriali di cui alla precedente lettera b) e per la individuazione dei territori omogenei interessati;
d) le norme per la delega di funzione e l'attribuzione di mezzi finanziari agli enti locali, alle comunita' montane, ai consorzi di comuni per gli interventi ai fini del risanamento e della ricostruzione nonche' per l'attuazione dei piani comprensoriali di sviluppo di cui alla lettera b);
e) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;
f) interventi straordinari per l'occupazione giovanile, sulla base delle norme contenute nella legge 10 giugno 1977, n. 285, e per un programma di riqualificazione e di formazione professionale dei lavoratori, con particolare riguardo agli emigranti e alle donne;
g) le modalita' per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa della approvazione del piano regionale;
h) il potere sostitutivo della regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte di enti locali, comunita' montane e consorzi di comuni.
5. Per la elaborazione del piano regionale di sviluppo la regione potra' avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'amministrazione dello Stato, di enti e istituzioni nazionali nonche' di tutti i possibili apporti esterni.
6. Con legge regionale saranno anche determinate le modalita' degli interventi e delle iniziative nonche' le procedure relative, ove occorra anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilita' generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Art. 2
1. Nell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della presente legge la regione Friuli-Venezia Giulia si atterra' ai seguenti criteri:
1) Industria, commercio, artigianato e turismo.
2. Concessione di contributi in conto interessi e contributi in conto capitale, da attribuirsi ai sensi, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nel quadro delle finalita' previste dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, e' fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento. Ai fini della applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale, nei territori dei comuni indicati all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto succitato graduando le agevolazioni sulla base della delimitazione delle aree colpite dagli eventi tellurici che sara' definita dalla regione. Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dal precedente comma potranno essere presentate entro il 31 dicembre 1980 e la stipulazione dei relativi contratti dovra' essere effettuata entro il 30 giugno 1981. Per la esclusiva applicazione del terzo e del quarto comma del presente numero 1) le somme che si renderanno necessarie saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro per il tesoro, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, con propri decreti a valere sui mezzi finanziari assegnati alla regione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Tali somme sono aggiuntive e non rientrano pertanto nella ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Concessione a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1978, per il periodo di due anni, dello sgravio nella misura del 50 per cento dei contributi relativi alle retribuzioni maturate nel periodo suddetto, da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali, artigiane e commerciali che abbiano sede nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge per i dipendenti nuovi assunti, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1980, ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 6 maggio 1976:
a) nei comuni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;
b) negli altri comuni indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attivita' lavorativa per effetto degli eventi sismici.
La concessione di contributi in conto interessi per mutui contratti da imprese artigiane sia per le finalita' previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sia per il finanziamento di nuove iniziative o di ampliamenti di iniziative esistenti nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, sara' effettuata nei modi previsti dal predetto articolo 2-bis, con la integrazione di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730. Le provvidenze dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano anche alle aziende classificate artigiane ai sensi della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 10 aprile 1972, n. 17. Le provvidenze dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, con la estensione di cui al precedente comma, si applicano a tutte le imprese artigiane aventi sede, alla data del 15 settembre 1976, nei comuni classificati dagli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730. E' concesso un contributo straordinario a favore delle piccole e medie imprese industriali, delle aziende artigianali e commerciali della regione sulle quali abbiano gravato gli oneri derivanti dall'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Detto contributo straordinario sara' proporzionale agli oneri sostenuti ed accertati con idonea documentazione avente data certa, sulla base delle scritture contabili previste dalla legge. Le modalita' e la misura del contributo saranno determinate con legge regionale. A richiesta delle aziende ubicate nei comuni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonche' delle aziende danneggiate ubicate nei comuni indicati dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, potranno essere concessi finanziamenti per l'estinzione di passivita' derivanti da mutui, contratti per finalita' aziendali dalle imprese stesse, in essere alla data del 6 maggio 1976 e con scadenza a tutto il 31 dicembre 1980. Il tasso di interesse per tali finanziamenti, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, e' quello indicato nel precedente secondo comma. I predetti finanziamenti, in deroga alle norme vigenti, mantengono lo stesso grado di garanzia del mutuo le cui passivita' servono ad estinguere. Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie di cui al precedente comma anche in deroga a norme di legge o di statuto e senza l'applicazione delle penalita' previste dai relativi contratti di mutuo per l'anticipato pagamento delle predette passivita'. Concessione di incentivi per la costituzione di forme associative fra piccole e medie imprese industriali, fra artigiani, commercianti, cooperative e consorzi di garanzia fidi, a favore di soggetti operanti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni delimitati dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. La Cassa per il credito alle imprese artigiane e' autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori di cui all'articolo 1 della presente legge, finanziamenti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni di lire. A tal fine la regione Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata a conferire alla predetta Cassa per il credito alle imprese artigiane un fondo di 3 miliardi di lire, da gestire con contabilita' separata, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, per la concessione degli indicati finanziamenti.
2) Agricoltura.
a) Attuazione dei piani zonali di valorizzazione agricola, predisposti nel quadro dei piani comprensoriali di cui al precedente articolo 1;
b) prosecuzione dell'azione pubblica diretta a completare gli interventi gia' disposti sulla base di precedenti leggi per la ricostituzione delle scorte vive e morte e la ricostruzione delle strutture aziendali ed interaziendali, degli impianti collettivi e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana distrutti o danneggiati dal sisma;
c) adeguamento e potenziamento delle strutture aziendali ed interaziendali nel quadro dell'attuazione delle direttive comunitarie, con le opportune deroghe, estensioni e adattamenti suggeriti dalle necessita' delle zone agricole colpite dal terremoto, e comunque per promuovere la formazione di aziende vitali, con particolare riguardo alla dotazione di idonei fabbricati rurali con i relativi servizi civili, alla realizzazione di impianti e servizi comuni specialmente di reti irrigue, elettroagricole, telefoniche, idrico-potabili e varie, sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali nonche' di infrastrutture per la piu' conveniente utilizzazione dei pascoli;
d) diffusione e sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;
e) valorizzazione delle produzioni agricole, zootecniche e forestali anche attraverso la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti collettivi o pubblici per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti stessi;
f) attuazione di iniziative per favorire il riordinamento fondiario;
g) realizzazione di idonee condizioni di utilizzazione delle risorse attuali e potenziali dei terreni attraverso l'esecuzione di opere pubbliche di irrigazione, di bonifica e di bonifica montana, nonche' il recupero e la utilizzazione produttiva dei terreni collinari e montani abbandonati o semi-abbandonati, nel rispetto delle vigenti leggi;
h) istituzione, da parte della regione, di un fondo di rotazione speciale, a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 1 della presente legge, che, nelle zone di cui al primo comma di detto articolo, concedera' finanziamenti a breve e a medio termine a favore delle aziende agricole singole o associate. Sono altresi' concessi finanziamenti a breve e a medio termine a favore delle cooperative e loro consorzi operanti nei settori della manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Detti finanziamenti sono altresi' concessi per il consolidamento a medio termine di passivita' onerose, in essere alla data del 30 settembre 1976, di aziende agricole singole o associate e di cooperative e loro consorzi. Il fondo avra' la durata di dieci anni e la misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonche' i criteri e le modalita', saranno determinati con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.
La regione attua gli interventi di cui alle lettere precedenti anche se localizzati in zone esterne alle aree colpite dal sisma, ove ne emerga la necessita' ai fini della funzionalita' delle opere previste dalla presente legge.1
3) Opere pubbliche ed edilizia.
a) Concessione, con le modalita' di cui al successivo articolo 3, di contributi, sia in conto capitale sia in conto interessi, per la riparazione o la ricostruzione di unita' immobiliari, alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani danneggiati, di qualsiasi natura e destinazione, nonche' a fabbricati rurali destinati ad abitazione.
Gli aventi diritto ai predetti contributi possono delegare ai comuni o ad altri enti i diritti loro riconosciuti per la gestione della riparazione o della ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti;b) ripristino o ricostruzione di opere di interesse degli enti locali o di assistenza e beneficenza quali edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, edifici scolastici, nonche' opere per la sistemazione idrogeologica in coordinamento con gli interventi statali nel settore; opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
c) sovvenzioni agli istituti autonomi per le case popolari e ai comuni per interventi straordinari di edilizia residenziale pubblica destinata alla locazione;
d) contributi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare a cooperative di sinistrati e di emigrati non proprietari di immobili e residenti nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge.
La ricostruzione, che dovra' avvenire, di massima, nelle aree di insediamento degli abitati gia' esistenti e, comunque, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale, potra' essere realizzata anche con i miglioramenti, completamenti e adattamenti tecnici e funzionali che saranno ritenuti necessari.
Tutti i provvedimenti adottati dalla regione per gli interventi di cui alla presente legge e alle norme statali e regionali per la ricostruzione e lo sviluppo del Friuli, sono sottoposti al solo controllo successivo della Corte dei conti secondo il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
Fra gli interventi di cui alla lettera b) sono compresi anche quelli destinati al rinnovo degli arredamenti e delle attrezzature tecnico-sanitarie, nei limiti fissati dall'articolo 14, ultimo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492. La regione, con propria legge, definira' le modalita' e le procedure per il controllo della conformita' delle opere e degli impianti realizzati ai progetti agevolati con i benefici di cui al presente articolo, nonche' per i casi di eventuale revoca dei benefici stessi in presenza di gravi difformita', seguendo, per le imprese industriali, le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo anche in deroga a norme di legge o di statuto, ma sempre nei limiti di finanziamento massimo concedibile.
Art. 3
1. Limitatamente ad una sola unita' immobiliare destinata ad uso di abitazione, il contributo di cui al precedente articolo 2, numero 3), lettera a) potra' essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie secondo le norme di edilizia economica e popolare e comunque non superiore a quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1965, n. 1179.
2. Qualora l'immobile appartenga in comproprieta' a piu' titolari, il contributo di cui al comma precedente viene concesso al titolare il cui nucleo familiare alla data del sisma occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri comproprietari sul bene ricostituito.
3. I titolari dei diritti di godimento che occupavano l'immobile alla data del sisma possono chiedere la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 2, numero 3), lettera a), e procedere al ripristino dell'immobile, salvo il diritto di proprieta', qualora il proprietario non vi abbia; per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito con legge regionale. A tal fine la regione stabilira' un breve termine suppletivo per la presentazione delle domande da parte dei titolari dei predetti diritti.
4. Potra' essere prevista la concessione del contributo per la ricostruzione o la riparazione anche in favore dei proprietari che abbiano iniziato o completato, senza autorizzazione, i lavori di ripristino prima della data di entrata in vigore della presente legge, purche' le opere eseguite siano conformi agli strumenti urbanistici e alle norme tecniche vigenti.
5. Per le unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione, appartenenti allo stesso proprietario e diverse dalla prima, nonche' per le unita' immobiliari destinate ad altro uso, la regione determinera' la misura del contributo da concedersi al proprietario.
6. La definitiva liquidazione del contributo deve essere subordinata alla stipulazione con il comune di un atto d'obbligo, redatto sulla base di quanto previsto dagli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del canone di locazione, del prezzo di cessione dell'immobile ripristinato e della durata della convenzione. L'atto d'obbligo sara' trascritto nei registri immobiliari a cura del comune, con esenzione da spese.
7. Il proprietario che, avendo beneficiato del contributo di cui al precedente comma, sia inadempiente alle clausole dell'atto d'obbligo o abbia alienato l'immobile prima di cinque anni dalla data del collaudo, dovra' essere dichiarato decaduto dalle provvidenze emanate in dipendenza delle presenti norme e sara' soggetto al rimborso del contributo riscosso, maggiorato degli interessi legali.
8. Qualora la ricostruzione o la riparazione di una unita' immobiliare, ferma restando la destinazione residenziale, interessi la conservazione di valori ambientali e nessun titolare dell'immobile proceda al ripristino, se ne potra' prevedere l'occupazione temporanea.
Art. 4
1. Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, numero 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, qualora si renda necessario procedere nella ricomposizione particellare delle proprieta' fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione ed i proprietari interessati non abbiano a tal fine raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dalla legge regionale.
2. Il comune predispone, per ciascun comparto edificatorio, un apposito piano di ricomposizione, con il quale sono disposte le permute e le compensazioni di superficie e di volume strettamente necessarie alla formazione di lotti edificabili.
3. Il comune predispone, altresi', una graduatoria dei proprietari che risultino tali alla data del sisma, dando precedenza a quelli tra essi che alla stessa data abitavano l'immobile, e procede alle assegnazioni dei lotti agli stessi con le modalita' previste dalla legge regionale.
4. Qualora non sia possibile ricavare nell'ambito del comparto un numero di unita' immobiliari corrispondente a quello dei precedenti proprietari, il comune assicura l'edificazione agli aventi diritto nell'ambito del piano di zona in vigore o da adottare per le necessita' della ricostruzione.
5. La legge regionale indica i termini per la formazione degli accordi fra i proprietari e per la relativa notifica al comune, le modalita' relative al deposito del piano e della graduatoria dei proprietari di cui ai commi pre cedenti ed alle conseguenti deliberazioni di adozione e di approvazione definitiva, le forme di pubblicita' inerenti a tali adempimenti con particolare riguardo a proprietari emigrati o assenti, le modalita' di comunicazione agli interessati nonche' le modalita' ed i termini per le osservazioni e le opposizioni.
6. Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui sono approvati in via definitiva il piano di ricomposizione e, in conformita' allo stesso ed alla graduatoria, l'assegnazione di singoli lotti, consegue il trasferimento coattivo della proprieta' e degli altri diritti reali. La deliberazione e' trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni. Ai soli fini di tale trascrizione e delle operazioni conseguenti, e per il tempo strettamente necessario, e' consentito intestare in capo al comune i fondi oggetto del piano di ricomposizione.
7. Nel trasferimento coattivo di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 853 del codice civile.
8. Nei confronti dell'assegnatario di lotto che non provvede ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell'immobile di sua pertinenza o non provvede ad ultimarli nei termini che saranno stabiliti dalla legge regionale, il comune procede alla espropriazione.
9. Alle domande, agli atti, agli accordi fra i proprietari, ai provvedimenti ed ai contratti comunque relativi all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le esenzioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
10. Gli eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore sugli immobili.2
11. Le controversie relative all'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza del tribunale amministrativo regionale.
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195
Il tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il ricorso, puo' disporre, tenuto conto della situazione di fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente.
13. Le norme di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1985, fatte salve le attribuzioni del tribunale amministrativo regionale.3567
Art. 5
1. Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito di cui all'ultimo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e' fissato al 30 giugno 1978 e puo' essere ulteriormente prorogato con decreto del Ministro per il tesoro, sulla proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.
Art. 6
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia dovra' determinare i titolari delle unita' immobiliari distrutte o danneggiate, tali risultanti alla data del danno, e la composizione del rispettivo nucleo familiare.
2. Coloro che abbiano ricostruito o riparato l'abitazione con il contributo di cui al precedente articolo 2, n. 3), lettera a), dovranno riconsegnare l'alloggio provvisorio ad essi eventualmente assegnato, non oltre la data del collaudo dell'abitazione ripristinata.
Art. 7
1. Nei comuni del Friuli colpiti dagli eventi sismici del 1976 i titolari delle licenze edilizie scadute tra la data del 6 maggio 1976 e quella di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, possono chiedere, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 1, il rilascio della concessione a costruire prevista dalla predetta legge 28 gennaio 1977, n. 10, con esonero dal pagamento del contributo di cui all'articolo 3 della stessa legge.
Art. 8
1. Per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato previsti dalla presente legge, gli organi statali competenti procederanno in collaborazione con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con gli enti locali interessati ai singoli interventi.
Art. 9
1. Per la sistemazione, anche con opere di ammodernamento, delle strade statali numeri 13 e 251 interessanti la regione Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni cosi' ripartita:
1) lire 30.000 milioni per il tratto Pontebba-Malborghetto della strada statale n. 13 "Pontebbana";
2) lire 30.000 milioni per il tratto Ponte del Giulio-Barcis della strada statale n. 251 "della Val di Zoldo e Val Cellina".
2. La spesa complessiva di lire 60.000 milioni sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata alla Azienda nazionale autonoma delle strade in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1978.
3. In deroga al disposto dell'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e' autorizzata la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio.
4. Il Governo e' autorizzato ad assumere le opportune iniziative in ordine all'attuazione del traforo di Monte Croce Carnico.
5. Per la prosecuzione dei lavori di costruzione della autostrada Udine-Carnia-Tarvisio e' autorizzato in favore della societa' concessionaria di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 21 giugno 1968 un contributo di lire 95.000 milioni che verra' liquidato in misura non superiore a lire 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, a lire 35.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e a lire 40.000 milioni nell'anno finanziario 1979.
6. Per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnate all'ANAS, le somme di lire 20.000 per l'anno finanziario 1977, di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 40.000 milioni per l'anno finanziario 1979.
7. Un contributo di pari importo di lire 95.000 milioni sara' erogato dalla regione Friuli-Venezia Giulia a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 10
1. Per opere di sistemazione idrogeologica di competenza del Ministero dei lavori pubblici riguardanti i bacini idrografici interessati delle zone terremotate e da eseguirsi in armonia con gli interventi di cui all'articolo 2, n. 3), lettera b), della presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 70.000 milioni. Tale somma verra' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1977, lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1979.
Art. 11
1. Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici previsti dalla legge 14 marzo 1968, n. 292, e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, quarto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, aumentata con l'articolo 35 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e' ulteriormente aumentata di lire 10.000 milioni.
3. I lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, possono essere affidati in concessione all'ordinario diocesano competente per territorio.
4. In ogni progetto e' computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, da corrispondersi all'ordinario diocesano, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti.
5. Il collaudo delle opere e' effettuato a cura dello Stato.